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diritto
vigente,
quale
precisata
ai
punti
53-‐56
della
summenzionata
sentenza
Köbler.
45
Il
diritto
al
risarcimento
sorgerà,
dunque,
se
tale
ultima
condizione
è
soddisfatta,
non
appena
sarà
stato
stabilito
che
la
norma
di
diritto
violata
ha
per
oggetto
il
conferimento
di
diritti
ai
singoli
e
che
esiste
un
nesso
di
causalità
diretto
tra
la
violazione
manifesta
invocata
e
il
danno
subito
dall’interessato
(v.,
segnatamente,
a
tale
riguardo,
le
summenzionate
sentenze
Francovich
e
a.,
punto
40;
Brasserie
du
pêcheur
e
Factortame,
punto
51,
nonché
Köbler,
punto
51).
Come
risulta,
in
particolare,
dal
punto
57
della
citata
sentenza
Köbler,
tali
tre
condizioni
sono,
in
effetti,
necessarie
e
sufficienti
per
attribuire
ai
singoli
un
diritto
al
risarcimento,
senza
tuttavia
escludere
che
la
responsabilità
dello
Stato
possa
essere
accertata
a
condizioni
meno
restrittive
in
base
al
diritto
nazionale.
46
Alla
luce
di
quanto
sopra
considerato,
si
deve
quindi
risolvere
la
questione
proposta
dal
giudice
del
rinvio,
come
riformulata
con
la
sua
lettera
13
gennaio
2004,
nel
senso
che
il
diritto
comunitario
osta
ad
una
legislazione
nazionale
che
escluda,
in
maniera
generale,
la
responsabilità
dello
Stato
membro
per
i
danni
arrecati
ai
singoli
a
seguito
di
una
violazione
del
diritto
comunitario
imputabile
a
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado
per
il
motivo
che
la
violazione
controversa
risulta
da
un’interpretazione
delle
norme
giuridiche
o
da
una
valutazione
dei
fatti
e
delle
prove
operate
da
tale
organo
giurisdizionale.
Il
diritto
comunitario
osta
altresì
ad
una
legislazione
nazionale
che
limiti
la
sussistenza
di
tale
responsabilità
ai
soli
casi
di
dolo
o
colpa
grave
del
giudice,
ove
una
tale
limitazione
conducesse
ad
escludere
la
sussistenza
della
responsabilità
dello
Stato
membro
interessato
in
altri
casi
in
cui
sia
stata
commessa
una
violazione
manifesta
del
diritto
vigente,
quale
precisata
ai
punti
53-‐56
della
citata
sentenza
Köbler.
Sulle
spese
47
Nei
confronti
delle
parti
nella
causa
principale
il
presente
procedimento
costituisce
un
incidente
sollevato
dinanzi
al
giudice
nazionale,
cui
spetta
quindi
statuire
sulle
spese.
Le
spese
sostenute
da
altri
soggetti
per
presentare
osservazioni
alla
Corte
non
possono
dar
luogo
a
rifusione.
Per
questi
motivi,
la
Corte
(Grande
Sezione)
dichiara:
Il
diritto
comunitario
osta
ad
una
legislazione
nazionale
che
escluda,
in
maniera
generale,
la
responsabilità
dello
Stato
membro
per
i
danni
arrecati
ai
singoli
a
seguito
di
una
violazione
del
diritto
comunitario
imputabile
a
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado
per
il
motivo
che
la
violazione
controversa
risulta
da
un’interpretazione
delle
norme
giuridiche
o
da
una
valutazione
dei
fatti
e
delle
prove
operate
da
tale
organo
giurisdizionale.
Il
diritto
comunitario
osta
altresì
ad
una
legislazione
nazionale
che
limiti
la
sussistenza
di
tale
responsabilità
ai
soli
casi
di
dolo
o
colpa
grave
del
giudice,
ove
una
tale
limitazione
conducesse
ad
escludere
la
sussistenza
della
responsabilità
dello
Stato
membro
interessato
in
altri
casi
in
cui
sia
stata
commessa
una
violazione
manifesta
del
diritto
vigente,
quale
precisata
ai
punti
53-‐56
della
sentenza
30
settembre
2003,
causa
C-‐ 224/01,
Köbler.
Così
deciso
e
pronunciato
a
Lussemburgo
il
13
giugno
2006.
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