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P. 236
e
15
dicembre
1995,
causa
C-‐415/93,
Bosman,
Racc.
pag.
I-‐4921,
punto
104).
78.
Nella
sua
sentenza
24
giugno
1998
il
Verwaltungsgerichtshof
ha
dichiarato
che
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
prevista
dall'art.
50
bis
del
GG
costituiva,
secondo
il
diritto
nazionale,
un
premio
inteso
a
ricompensare
la
fedeltà
dei
professori
universitari
austriaci
nei
confronti
del
loro
unico
datore
di
lavoro,
ossia
lo
Stato
austriaco.
79.
Occorre
quindi
esaminare
se
il
fatto
che
la
detta
indennità
costituisca,
secondo
il
diritto
nazionale,
un
premio
di
fedeltà
possa
essere
considerato,
in
diritto
comunitario,
nel
senso
che
indica
che
essa
è
ispirata
da
motivi
imperativi
di
pubblico
interesse
che
possono
giustificare
l'ostacolo
alla
libera
circolazione
che
questa
indennità
comporta.
80.
A
tale
riguardo
occorre
rilevare,
in
via
preliminare,
che
la
Corte
non
ha
ancora
avuto
l'occasione
di
stabilire
se
un
premio
di
fedeltà
potesse
giustificare
un
ostacolo
alla
libera
circolazione
dei
lavoratori.
81.
Ai
punti
27
della
citata
sentenza
Schöning-‐ Kougebetopoulou,
e
49
della
sentenza
30
novembre
2000,
causa
C-‐195/98,
Österreichischer
Gewerkschaftsbund
(Racc.
pag.
I-‐10497),
la
Corte
ha
respinto
gli
argomenti
dedotti
a
tale
riguardo,
rispettivamente,
dai
governi
tedesco
e
austriaco.
Infatti,
la
Corte
ha
dichiarato
che
la
normativa
di
cui
era
causa
non
poteva,
in
nessun
caso,
essere
diretta
a
ricompensare
la
fedeltà
di
un
lavoratore
verso
il
suo
datore
di
lavoro,
poiché
la
maggiorazione
di
retribuzione
che
questo
lavoratore
riceveva
per
la
sua
anzianità
di
servizio
era
determinata
dagli
anni
di
servizio
effettuati
presso
diversi
datori
di
lavoro.
Poiché
nelle
cause
all'origine
di
queste
sentenze
la
maggiorazione
di
retribuzione
non
costituiva
un
premio
di
fedeltà,
non
era
necessario
per
la
Corte
esaminare
se
un
tale
premio
potesse,
di
per
sé,
giustificare
un
ostacolo
alla
libera
circolazione
dei
lavoratori.
82.
Nella
fattispecie
il
Verwaltungsgerichtshof,
nella
sua
sentenza
24
giugno
1998,
ha
dichiarato
che
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
di
cui
all'art.
50
bis
del
GG
ricompensa
la
fedeltà
del
lavoratore
verso
un
solo
datore
di
lavoro.
83.
Anche
se
non
si
può
escludere
che
un
obiettivo
di
favorire
la
fedeltà
dei
lavoratori
ai
loro
datori
di
lavoro
nell'ambito
di
una
politica
di
ricerca
o
di
insegnamento
universitario
costituisca
un
motivo
imperativo
di
interesse
pubblico,
si
deve
constatare
che,
tenendo
conto
delle
caratteristiche
specifiche
del
provvedimento
di
cui
trattasi
nella
causa
principale,
l'ostacolo
che
esso
comporta
non
potrebbe
essere
giustificato
in
relazione
a
un
tale
obiettivo.
84.
Da
un
lato,
benché
tutti
i
professori
universitari
pubblici
austriaci
siano
dipendenti
di
un
unico
datore
di
lavoro,
ossia
lo
Stato
austriaco,
essi
sono
assegnati
a
diverse
università.
Ora,
sul
mercato
del
lavoro
dei
professori
universitari,
le
diverse
università
austriache
si
trovano
in
concorrenza
non
solo
con
le
università
di
altri
Stati
membri
e
quelle
di
paesi
terzi,
ma
anche
tra
di
loro.
Per
quanto
riguarda
questo
secondo
tipo
di
concorrenza,
occorre
constatare
che
il
provvedimento
di
cui
trattasi
nella
causa
principale
non
è
tale
da
favorire
la
fedeltà
di
un
professore
verso
l'università
austriaca
dove
esercita
le
sue
funzioni.
85.
Dall'altro,
se
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
mira
a
ricompensare
la
fedeltà
dei
lavoratori
verso
il
loro
datore
di
lavoro,
essa
ha
anche
come
conseguenza
di
ricompensare
i
professori
universitari
austriaci
che
continuano
ad
esercitare
la
loro
professione
nel
territorio
austriaco.
La
detta
indennità
può
quindi
avere
conseguenze
sulla
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