Page 234 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 234
giudice
del
rinvio
intende
ottenere
un'interpretazione
dell'art.
48
del
Trattato.
A
tal
riguardo
essa
afferma
che
la
detta
disposizione
non
si
oppone
a
un
sistema
retributivo
che
consente
di
tener
conto
delle
qualifiche
acquisite
presso
altri
datori
di
lavoro
nazionali
o
stranieri
da
parte
di
un
candidato
a
un
impiego
al
fine
della
determinazione
della
sua
retribuzione
e
che,
inoltre,
prevede
un'indennità
che
può
essere
qualificata
come
premio
di
fedeltà,
la
cui
concessione
è
collegata
a
una
determinata
durata
del
servizio
presso
lo
stesso
datore
di
lavoro.
66.
La
Repubblica
d'Austria
fa
presente
che,
tenuto
conto
del
fatto
che
il
sig.
Köbler,
in
quanto
professore
universitario
ordinario,
si
trova
in
un
rapporto
di
impiego
di
diritto
pubblico,
il
suo
datore
di
lavoro
è
lo
Stato
austriaco.
Pertanto,
il
professore
che
passa
da
un'università
austriaca
all'altra
non
cambierebbe
datore
di
lavoro.
La
Repubblica
d'Austria
rileva
che
in
Austria
esistono
anche
università
private.
I
professori
che
vi
insegnano
sarebbero
dipendenti
di
questi
organismi
e
non
dello
Stato,
di
modo
che
il
loro
rapporto
di
lavoro
non
sarebbe
assoggettato
alle
disposizioni
del
GG.
67.
La
Commissione
fa
valere
dal
canto
suo
che
l'art.
50
bis
del
GG
opera,
in
violazione
dell'art.
48
del
Trattato,
una
discriminazione
tra
i
periodi
di
servizio
compiuti
nelle
università
austriache
e
quelli
compiuti
nelle
università
di
altri
Stati
membri.
68.
Si
deve
constatare,
secondo
la
Commissione,
che
il
Verwaltungsgerichtshof
ha
ignorato
nella
sua
valutazione
finale
la
portata
della
citata
sentenza
Schöning-‐ Kougebetopoulou.
Alla
luce
dei
nuovi
elementi
d'interpretazione
del
diritto
nazionale,
la
Commissione
ritiene
che
tale
giudice
avrebbe
dovuto
mantenere
la
sua
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
riformulandola.
Infatti,
la
Corte
non
avrebbe
mai
dichiarato
esplicitamente
che
un
premio
di
fedeltà
possa
giustificare
una
disposizione
discriminatoria
nei
confronti
dei
lavoratori
di
altri
Stati
membri.
69.
Per
il
resto,
la
Commissione
fa
valere
che,
anche
se
l'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
di
cui
trattasi
nella
causa
principale
dev'essere
considerata
un
premio
di
fedeltà,
essa
non
potrebbe
giustificare
un
ostacolo
alla
libera
circolazione
dei
lavoratori.
Essa
ritiene
che,
in
via
di
principio,
il
diritto
comunitario
non
si
oppone
a
che
un
datore
di
lavoro
cerchi
di
trattenere
i
lavoratori
qualificati
concedendo
aumenti
di
retribuzione
o
premi
al
suo
personale
in
funzione
della
durata
del
servizio
nell'impresa.
Tuttavia,
il
«premio
di
fedeltà»
di
cui
all'art.
50
bis
del
GG
si
distinguerebbe
dai
premi
che
producono
i
loro
effetti
unicamente
nell'ambito
dell'impresa,
in
quanto
esso
agirebbe
al
livello
dello
Stato
membro
interessato,
ad
esclusione
degli
altri
Stati
membri,
e
pregiudicherebbe
pertanto
direttamente
la
libera
circolazione
degli
insegnanti.
Inoltre,
le
università
austriache
sarebbero
in
concorrenza
non
solo
con
gli
istituti
degli
altri
Stati
membri,
ma
anche
tra
di
loro.
Ora,
la
detta
disposizione
non
produrrebbe
effetti
relativamente
a
questo
secondo
tipo
di
concorrenza.
Giudizio
della
Corte
70.
L'indennità
speciale
di
anzianità
di
servizio
concessa
dallo
Stato
austriaco,
in
qualità
di
datore
di
lavoro,
ai
professori
universitari
in
forza
dell'art.
50
bis
del
GG
procura
un
beneficio
finanziario
che
si
aggiunge
alla
retribuzione
di
base,
il
cui
importo
è
già
collegato
all'anzianità
di
servizio.
Un
professore
universitario
riceve
la
detta
indennità
se
ha
svolto
questa
professione
per
almeno
quindici
anni
presso
un'università
austriaca
e
se
inoltre
riceve
da
almeno
quattro
anni
l'indennità
normale
di
anzianità
di
servizio.
71.
234