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giuridica
violata
sia
preordinata
a
conferire
diritti
ai
singoli,
che
si
tratti
di
violazione
grave
e
manifesta
e
che
esista
un
nesso
causale
diretto
tra
la
violazione
dell'obbligo
incombente
allo
Stato
e
il
danno
subito
dai
soggetti
lesi
(sentenza
Haim,
cit.,
punto
36).
52.
La
responsabilità
dello
Stato
per
danni
causati
dalla
decisione
di
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado
che
viola
una
norma
di
diritto
comunitario
è
disciplinata
dalle
stesse
condizioni.
53.
Per
quanto
riguarda
più
in
particolare
la
seconda
di
queste
condizioni
e
la
sua
applicazione
al
fine
di
stabilire
un'eventuale
responsabilità
dello
Stato
per
una
decisione
di
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado,
occorre
tener
conto
della
specificità
della
funzione
giurisdizionale
nonché
delle
legittime
esigenze
della
certezza
del
diritto
come
hanno
fatto
valere
anche
gli
Stati
membri
che
hanno
presentato
osservazioni
in
questo
procedimento.
La
responsabilità
dello
Stato
a
causa
della
violazione
del
diritto
comunitario
in
una
tale
decisione
può
sussistere
solo
nel
caso
eccezionale
in
cui
il
giudice
abbia
violato
in
maniera
manifesta
il
diritto
vigente.
54.
Al
fine
di
determinare
se
questa
condizione
sia
soddisfatta,
il
giudice
nazionale
investito
di
una
domanda
di
risarcimento
dei
danni
deve
tenere
conto
di
tutti
gli
elementi
che
caratterizzano
la
controversia
sottoposta
al
suo
sindacato.
55.
Fra
tali
elementi
compaiono
in
particolare
il
grado
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma
violata,
il
carattere
intenzionale
della
violazione,
la
scusabilità
o
l'inescusabilità
dell'errore
di
diritto,
la
posizione
adottata
eventualmente
da
un'istituzione
comunitaria
nonché
la
mancata
osservanza,
da
parte
dell'organo
giurisdizionale
di
cui
trattasi,
del
suo
obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'art.
234,
terzo
comma,
CE.
56.
In
ogni
caso,
una
violazione
del
diritto
comunitario
è
sufficientemente
caratterizzata
allorché
la
decisione
di
cui
trattasi
è
intervenuta
ignorando
manifestamente
la
giurisprudenza
della
Corte
in
questa
materia
(v.,
in
tal
senso,
sentenza
Brasserie
du
pêcheur
e
Factortame,
cit.,
punto
57).
57.
Le
tre
condizioni
richiamate
al
punto
51
della
presente
sentenza
sono
necessarie
e
sufficienti
per
attribuire
ai
singoli
un
diritto
al
risarcimento,
senza
tuttavia
escludere
che
la
responsabilità
dello
Stato
possa
essere
accertata
a
condizioni
meno
restrittive
sulla
base
del
diritto
nazionale
(v.
sentenza
Brasserie
du
pêcheur
e
Factortame,
cit.,
punto
66).
58.
Con
riserva
del
diritto
al
risarcimento
che
trova
direttamente
il
suo
fondamento
nel
diritto
comunitario
nel
caso
in
cui
queste
condizioni
siano
soddisfatte,
è
nell'ambito
delle
norme
del
diritto
nazionale
relative
alla
responsabilità
che
lo
Stato
è
tenuto
a
riparare
le
conseguenze
del
danno
provocato,
fermo
restando
che
le
condizioni
stabilite
dalle
legislazioni
nazionali
in
materia
di
risarcimento
dei
danni
non
possono
essere
meno
favorevoli
di
quelle
che
riguardano
reclami
analoghi
di
natura
interna
e
non
possono
essere
congegnate
in
modo
da
rendere
praticamente
impossibile
o
eccessivamente
difficile
ottenere
il
risarcimento
(sentenze
Francovich
e
a.,
cit.,
punti
41-‐43,
e
Norbrook
Laboratories,
cit.,
punto
111).
59.
Da
tutto
quanto
precede
risulta
che
occorre
risolvere
le
prime
due
questioni
nel
senso
che
il
principio
secondo
cui
gli
Stati
membri
sono
obbligati
a
risarcire
i
danni
causati
ai
singoli
da
violazioni
del
diritto
comunitario
ad
essi
imputabili
è
applicabile
anche
allorché
la
violazione
di
cui
trattasi
deriva
da
una
decisione
di
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado,
sempreché
la
norma
di
diritto
comunitario
violata
sia
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