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A
tale
riguardo
occorre
rilevare
che
l'importanza
del
principio
dell'autorità
della
cosa
definitivamente
giudicata
non
può
essere
contestata
(v.
sentenza
Eco
Swiss,
cit.,
punto
46).
Infatti,
al
fine
di
garantire
sia
la
stabilità
del
diritto
e
dei
rapporti
giuridici,
sia
una
buona
amministrazione
della
giustizia,
è
importante
che
le
decisioni
giurisdizionali
divenute
definitive
dopo
l'esaurimento
delle
vie
di
ricorso
disponibili
o
dopo
la
scadenza
dei
termini
previsti
per
questi
ricorsi
non
possano
più
essere
rimesse
in
discussione.
39.
Occorre
considerare
tuttavia
che
il
riconoscimento
del
principio
della
responsabilità
dello
Stato
per
la
decisione
di
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado
non
ha
di
per
sé
come
conseguenza
di
rimettere
in
discussione
l'autorità
della
cosa
definitivamente
giudicata
di
una
tale
decisione.
Un
procedimento
inteso
a
far
dichiarare
la
responsabilità
dello
Stato
non
ha
lo
stesso
oggetto
e
non
implica
necessariamente
le
stesse
parti
del
procedimento
che
ha
dato
luogo
alla
decisione
che
ha
acquisito
l'autorità
della
cosa
definitivamente
giudicata.
Infatti,
il
ricorrente
in
un'azione
per
responsabilità
contro
lo
Stato
ottiene,
in
caso
di
successo,
la
condanna
di
quest'ultimo
a
risarcire
il
danno
subito,
ma
non
necessariamente
che
sia
rimessa
in
discussione
l'autorità
della
cosa
definitivamente
giudicata
della
decisione
giurisdizionale
che
ha
causato
il
danno.
In
ogni
caso,
il
principio
della
responsabilità
dello
Stato
inerente
all'ordinamento
giuridico
comunitario
richiede
un
tale
risarcimento,
ma
non
la
revisione
della
decisione
giurisdizionale
che
ha
causato
il
danno.
40.
Ne
deriva
che
il
principio
dell'autorità
della
cosa
definitivamente
giudicata
non
si
oppone
al
riconoscimento
del
principio
della
responsabilità
dello
Stato
per
la
decisione
di
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado.
41.
Non
possono
essere
accolti
nemmeno
gli
argomenti
basati
sul'indipendenza
e
sull'autorità
del
giudice.
42.
Per
quanto
riguarda
l'indipendenza
del
giudice,
occorre
precisare
che
il
principio
di
responsabilità
di
cui
trattasi
riguarda
non
la
responsabilità
personale
del
giudice,
ma
quella
dello
Stato.
Ora,
non
sembra
che
la
possibilità
che
sussista,
a
talune
condizioni,
la
responsabilità
dello
Stato
per
decisioni
giurisdizionali
incompatibili
con
il
diritto
comunitario
comporti
rischi
particolari
di
rimettere
in
discussione
l'indipendenza
di
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado.
43.
Per
quanto
riguarda
l'argomento
relativo
al
rischio
che
l'autorità
di
un
giudice
di
ultimo
grado
sia
pregiudicata
dal
fatto
che
le
sue
decisioni
divenute
definitive
possano
essere
rimesse
in
discussione
implicitamente
mediante
un
procedimento
che
consente
di
far
dichiarare
la
responsabilità
dello
Stato
a
causa
di
tali
decisioni,
occorre
constatare
che
l'esistenza
di
un
rimedio
giuridico
che
consenta,
a
talune
condizioni,
la
riparazione
degli
effetti
dannosi
di
una
decisione
giurisdizionale
erronea
potrebbe
senz'altro
essere
considerata
nel
senso
che
corrobora
la
qualità
di
un
ordinamento
giuridico
e
quindi
in
definitiva
anche
l'autorità
del
potere
giurisdizionale.
44.
Diversi
governi
hanno
anche
sostenuto
che
costituiva
un
ostacolo
all'applicazione
del
principio
della
responsabilità
dello
Stato
alle
decisioni
di
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado
la
difficoltà
di
designare
un
giudice
competente
a
statuire
su
controversie
relative
al
risarcimento
dei
danni
derivanti
da
tali
decisioni.
45.
A
tale
riguardo
occorre
considerare
che,
dato
che,
per
motivi
collegati
essenzialmente
alla
necessità
di
assicurare
ai
singoli
la
tutela
dei
diritti
ad
essi
riconosciuti
dalle
norme
comunitarie,
il
principio
della
responsabilità
dello
Stato
che
è
inerente
all'ordinamento
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