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della
cosa
giudicata
che
ne
costituisce
l'espressione»
(sentenza
Eco
Swiss,
cit.,
punti
43-‐48).
Il
riconoscimento
della
responsabilità
dello
Stato
per
un
illecito
del
potere
giudiziario
creerebbe
un
rischio
di
confusione
giuridica
e
lascerebbe
le
parti
in
causa
nell'incertezza
circa
la
loro
situazione.
26.
In
secondo
luogo,
il
governo
del
Regno
Unito
fa
valere
che
l'autorità
e
la
reputazione
del
potere
giudiziario
sarebbero
indebolite
se
un
errore
giudiziario
potesse,
nel
futuro,
sfociare
in
un'azione
per
risarcimento.
In
terzo
luogo,
esso
sostiene
che
l'indipendenza
del
potere
giudiziario
costituisce
nell'ordinamento
costituzionale
di
tutti
gli
Stati
membri
un
principio
fondamentale,
che
non
potrebbe
tuttavia
mai
essere
considerato
acquisito.
L'accettazione
di
una
responsabilità
dello
Stato
per
atti
giurisdizionali
sarebbe
tale
da
far
sorgere
il
rischio
di
rimettere
in
discussione
questa
indipendenza.
27.
In
quarto
luogo,
accordare
ai
giudici
nazionali
la
competenza
di
decidere
essi
stessi
in
cause
in
cui
si
applica
il
diritto
comunitario
comporterebbe
di
accettare
che
questi
giudici
commettano
talvolta
errori
contro
i
quali
non
è
possibile
ricorrere
o
che
non
è
possibile
correggere
diversamente.
Questo
inconveniente
sarebbe
stato
sempre
considerato
accettabile.
A
tale
riguardo
il
governo
del
Regno
Unito
rileva
che,
nel
caso
in
cui
potesse
sussistere
la
responsabilità
dello
Stato
per
un
illecito
del
potere
giudiziario,
di
modo
che
la
Corte
potesse
essere
indotta
a
pronunciarsi
su
una
questione
pregiudiziale
vertente
su
tale
punto,
la
Corte
avrebbe
non
solo
il
potere
di
pronunciarsi
sull'esattezza
delle
decisioni
degli
organi
giurisdizionali
supremi
nazionali,
ma
anche
quello
di
valutare
il
carattere
serio
e
scusabile
degli
errori
che
questi
potrebbero
aver
commesso.
E'
evidente
che
le
conseguenze
di
tale
situazione
sui
rapporti,
d'importanza
vitale,
tra
la
Corte
e
i
giudici
nazionali
non
sarebbero
benefiche.
28.
In
quinto
luogo,
il
governo
del
Regno
Unito
fa
valere
che
potrebbe
essere
difficile
determinare
il
giudice
competente
a
giudicare
una
tale
causa
di
responsabilità
dello
Stato,
più
in
particolare
nel
Regno
Unito
in
considerazione
sia
del
suo
sistema
giurisdizionale
unitario
sia
dell'applicazione
restrittiva
del
principio
«stare
decisis».
In
sesto
luogo,
esso
sostiene
che,
se
può
sussistere
la
responsabilità
dello
Stato
per
un
illecito
del
potere
giudiziario,
allora
deve
poter
sussistere
allo
stesso
modo
e
alle
stesse
condizioni
la
responsabilità
della
Comunità
per
gli
illeciti
dei
giudici
comunitari.
29.
Per
quanto
riguarda
in
particolare
la
seconda
questione
pregiudiziale,
il
sig.
Köbler
nonché
i
governi
austriaco
e
tedesco
fanno
valore
che
spetta
all'ordinamento
giuridico
di
ogni
Stato
membro
designare
il
giudice
competente
a
risolvere
le
controversie
vertenti
su
diritti
soggettivi
derivati
dal
diritto
comunitario.
Tale
questione
dovrebbe
quindi
essere
risolta
affermativamente.
Giudizio
della
Corte
Sul
principio
della
responsabilità
dello
Stato
30.
Occorre
ricordare
innanzi
tutto
che
la
Corte
ha
già
dichiarato
che
il
principio
della
responsabilità
di
uno
Stato
membro
per
danni
causati
ai
singoli
da
violazioni
del
diritto
comunitario
ad
esso
imputabili
è
inerente
al
sistema
del
Trattato
(sentenze
19
novembre
1991,
cause
riunite
C-‐6/90,
C-‐9/90,
Francovich
e
a.,
Racc.
pag.
I-‐5357,
punto
35;
Brasserie
du
pêcheur
e
Factortame,
cit.,
punto
31;
26
marzo
1996,
causa
C-‐392/93,
British
Telecommunications,
Racc.
pag.
I-‐ 1631,
punto
38;
23
maggio
1996,
causa
C-‐ 5/94,
Hedley
Lomas,
Racc.
pag.
I-‐2553,
punto
24;
8
ottobre
1996,
cause
riunite
C-‐178/94,
C-‐179/94
e
da
C-‐188/94
a
C-‐190/94,
Dillenkofer
e
a.,
Racc.
pag.
I-‐4845,
punto
20;
2
aprile
1998,
causa
C-‐127/95,
Norbrook
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