Page 226 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 226
condizioni
restrittive
che
si
aggiungono
a
quelle
già
formulate
nella
citata
sentenza
Brasserie
du
pêcheur
e
Factortame.
17.
A
tale
riguardo,
i
governi
tedesco
e
dei
Paesi
Bassi
fanno
valere
che
sussisterebbe
una
«violazione
sufficientemente
caratterizzata»
ai
sensi
di
questa
sentenza
solo
se
una
decisione
giudiziaria
violasse
in
maniera
particolarmente
grave
e
manifesta
il
diritto
comunitario
vigente.
Secondo
il
governo
tedesco,
la
violazione
di
una
norma
giuridica
da
parte
di
un
organo
giurisdizionale
è
particolarmente
grave
e
manifesta
solo
allorché
l'interpretazione
o
la
mancata
applicazione
del
diritto
comunitario,
da
un
lato,
è
obiettivamente
indifendibile
e,
dall'altro,
dev'essere
considerata
soggettivamente
una
violazione
intenzionale.
Criteri
restrittivi
di
tal
genere
sarebbero
giustificati
al
fine
di
tutelare
sia
il
principio
dell'autorità
della
cosa
giudicata
sia
l'indipendenza
del
potere
giudiziario.
Per
il
resto,
un
regime
restrittivo
di
responsabilità
dello
Stato
per
i
danni
causati
da
decisioni
giurisdizionali
erronee
risponde,
secondo
il
governo
tedesco,
a
un
principio
generale
comune
ai
diritti
degli
Stati
membri
ai
sensi
dell'art.
288
CE.
18.
Il
governo
tedesco
e
il
governo
dei
Paesi
Bassi
sostengono
che
la
responsabilità
dello
Stato
membro
dovrebbe
rimanere
limitata
alle
decisioni
giurisdizionali
non
impugnabili,
in
particolare
poiché
l'art.
234
CE
imporrebbe
un
obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
solo
ai
giudici
che
devono
emettere
tali
decisioni.
Il
governo
dei
Paesi
Bassi
ritiene
che
la
responsabilità
dello
Stato
debba
poter
sussistere
solo
nel
caso
di
una
violazione
grave
e
manifesta
di
tale
obbligo
di
rinvio.
19.
La
Commissione
fa
valere
che
una
limitazione
della
responsabilità
dello
Stato
per
decisioni
giurisdizionali
esiste
in
tutti
gli
Stati
membri
ed
è
necessaria
al
fine
di
salvaguardare
l'autorità
della
cosa
giudicata
delle
decisioni
finali
nonché
quindi
la
stabilità
del
diritto.
Per
tale
motivo
essa
sostiene
che
una
«violazione
sufficientemente
caratterizzata»
del
diritto
comunitario
sussiste
solo
allorché
il
giudice
nazionale
abusa
manifestamente
del
suo
potere
o
disconosce
palesemente
il
senso
e
la
portata
del
diritto
comunitario.
Nella
fattispecie,
l'illecito
del
Verwaltungsgerichtshof
fatto
valere
sarebbe
scusabile
e
tale
carattere
scusabile
sarebbe
uno
dei
criteri
che
consentono
di
concludere
per
l'assenza
di
una
violazione
sufficientemente
caratterizzata
del
diritto
(v.
sentenza
4
luglio
2000,
causa
C-‐424/97,
Haim,
Racc.
pag.
I-‐ 5123,
punto
43).
20.
Dal
canto
loro,
la
Repubblica
d'Austria
e
il
governo
austriaco
(in
prosieguo,
congiuntamente:
la
«Repubblica
d'Austria»),
nonché
il
governo
francese
e
il
governo
del
Regno
Unito
sostengono
che
non
può
sussistere
la
responsabilità
di
uno
Stato
membro
per
una
violazione
del
diritto
comunitario
imputabile
a
un
organo
giurisdizionale.
Essi
fanno
valere
argomenti
relativi
all'autorità
della
cosa
giudicata,
al
principio
di
certezza
del
diritto,
all'indipendenza
del
potere
giudiziario,
alla
collocazione
del
potere
giudiziario
nell'ordinamento
giuridico
comunitario
nonché
al
confronto
con
i
procedimenti
dinanzi
alla
Corte
di
giustizia
perché
sia
dichiarata
la
responsabilità
della
Comunità
al
sensi
dell'art.
288
CE.
21.
La
Repubblica
d'Austria
fa
valere
in
particolare
che
il
riesame
della
valutazione
in
diritto
di
un
organo
giurisdizionale
di
ultimo
grado
sarebbe
incompatibile
con
la
funzione
di
un
tale
giudice,
poiché
il
fine
delle
sue
decisioni
sarebbe
di
chiudere
definitivamente
una
controversia.
Per
il
resto,
dato
che
il
Verwaltungsgerichtshof
avrebbe
esaminato
dettagliatamente
il
diritto
comunitario
nella
sua
sentenza
24
giugno
1998,
sarebbe
compatibile
con
il
diritto
comunitario
escludere
un'altra
possibilità
di
ricorso
dinanzi
a
un
giudice
austriaco.
Inoltre,
la
226