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2.300
Il
Governo
Sostituire
il
comma
1
con
il
seguente:
1.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
il
comma
2
è
sostituito
dal
seguente:
«2.
Fermo
quanto
previsto
dal
comma
3
e
salvi
i
casi
di
dolo,
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
non
può
dare
luogo
a
responsabilità
l'attività
di
interpretazione
di
norme
di
diritto
né
quella
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove.».
2.1002
testo
3/1
LUMIA,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
All'emendamento
2.1002
(testo
3),
capoverso
«Art.
2»,
sopprimere
il
comma
3.
2.1002
testo
3/2
LUMIA,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
All'emendamento
2.1002
(testo
3),
sostituire
il
capoverso
3
con
il
seguente:
«3.
Costituiscono
colpa
grave:
a)
la
grave
violazione
di
legge
determinata
da
negligenza
inescusabile;
b)
l'affermazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile,
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento;
c)
la
negazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile,
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
incontrastabilmente
dagli
atti
del
procedimento;
c)
l'emissione
di
provvedimento
concernente
la
libertà
della
persona
fuori
dei
casi
consentiti
dalla
legge
oppure
senza
motivazione».
Conseguentemente
sopprimere
il
capoverso
3-‐bis.
2.1002
testo
3/3
D'ASCOLA
All'emendamento
2.1002
(testo
3),
capoverso
«Art.
2»,
sostituire
il
comma
3
con
il
seguente:
«3.
Danno
luogo
a
responsabilità
civile
a
titolo
di
colpa
grave
le
condotte
del
magistrato
che
consistono:
a)
in
una
grave
violazione
di
legge,
purché
rilevante
ai
fini
dell'atto,
del
provvedimento
o
della
decisione;
b)
nell'affermazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
con
certezza
esclusa
dagli
atti
del
provvedimento,
purché
rilevante
ai
fini
dell'atto,
del
provvedimento
o
della
decisione;
c)
nella
negazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
con
certezza
dagli
atti
del
procedimento,
purché
rilevante
ai
fini
dell'atto,
del
provvedimento
o
della
decisione;
d)
nella
emissione
di
un
provvedimento
concernente
la
libertà
della
persona
fuori
dei
casi
consentiti
dalla
legge,
ovvero
con
motivazione
del
tutto
insufficiente».
2.1002
testo
3/3a
D'ASCOLA
All'emendamento
2.1002
(testo
3),
capoverso
«Art.
2»,
sostituire
il
comma
3-‐bis
con
il
seguente:
«3-‐bis.
Per
valutare
la
gravità
della
colpa
si
tiene
conto,
tra
l'altro,
del
livello
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma
violata,
del
grado
di
inescusabilità
dell'errore
di
diritto
o
di
fatto,
del
manifesto
contrasto
dell'atto
o
del
provvedimento
adottati
o
del
comportamento
tenuto
con
il
tenore
letterale
della
norma
o
con
la
giurisprudenza
della
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea.
L'inosservanza
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea
costituisce
sempre
colpa
grave.
Costituisce
altresì
colpa
grave
il
discostarsi,
senza
una
adeguata
motivazione,
dalla
interpretazione
della
legge
espressa
dalle
Sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione».
2.1002
testo
3/4
D'ASCOLA
All'emendamento
2.1002
(testo
3),
capoverso
«Art.
2»,
sostituire
il
comma
3
con
il
seguente:
«3.
Costituiscono
colpa
grave:
a)
la
grave
violazione
di
legge,
purché
rilevante
ai
fini
dell'atto,
del
provvedimento
o
della
decisione;
b)
l'affermazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
con
certezza
esclusa
dagli
atti
del
provvedimento,
purché
rilevante
ai
fini
dell'atto,
del
provvedimento
o
della
decisione;
c)
la
negazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
con
certezza
dagli
atti
del
procedimento,
purché
rilevante
ai
fini
dell'atto,
del
provvedimento
o
della
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