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scusabilità
o
inescusabilità
dell'errore
di
diritto,
nonché
l'eventuale
inosservanza,
da
parte
del
magistrato,
dell'obbligo,
di
rinvio
pregiudiziale
alla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
comma,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea,
nonché
se
lo
stesso
abbia
ignorato
manifestamente
la
giurisprudenza
della
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea».
2.1002
testo
3/17
CAPPELLETTI,
BUCCARELLA,
GIARRUSSO
All'emendamento
2.1002
(testo
3),
capoverso
«Art.
2»,
nel
comma
3-‐bis,
primo
periodo,
sostituire
le
parole:
«il
diritto
dell'Unione
europea»
con
le
seguenti:
«le
disposizioni
di
diritto
comunitario
aventi
diretta
applicabilità
o
effetto
diretto».
2.1002
testo
3/18
CALIENDO,
ALBERTI
CASELLATI
All'emendamento
2.1002
(testo
3),
capoverso
«Art.
2»,
nel
comma
3-‐bis,
sostituire
il
secondo
periodo
con
il
seguente:
«Per
valutare
la
gravità
della
relativa
violazione
si
tiene
conto
del
grado
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma,
del
carattere
scusabile
ovvero
inescusabile
dell'errore
e
del
manifesto
contrasto
dell'atto
o
del
provvedimento
adottati,
con
la
giurisprudenza
della
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
che
ne
ha
dato
interpretazione».
2.1002
testo
3/19
CALIENDO,
ALBERTI
CASELLATI
All'emendamento
2.1002
(testo
3),
capoverso
«Art.
2»,
nel
comma
3-‐bis,
secondo
periodo,
sostituire
le
parole:
«Per
valutare
la
gravità
della
relativa
violazione
si
tiene
conto
del
grado
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma
violata,
del
carattere
scusabile
ovvero
inescusabile
dell'errore
di
diritto
commesso»
con
le
seguenti:
«Per
valutare
la
gravità
della
relativa
violazione
si
tiene
conto
del
grado
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma,
del
carattere
scusabile
ovvero
inescusabile
dell'errore».
2.1002
testo
3/20
CALIENDO,
ALBERTI
CASELLATI
All'emendamento
2.1002
(testo
3),
capoverso
«Art.
2»,
nel
comma
3-‐bis,
secondo
periodo,
sopprimere
le
seguenti
parole:
«ovvero
del
comportamento
tenuto,
con
il
tenore
letterale
della
norma
ovvero».
2.1002
testo
3/21
CAPPELLETTI,
BUCCARELLA,
GIARRUSSO
All'emendamento
2.1002
(testo
3),
capoverso
«Art.
2»,
nel
comma
3-‐bis,
sopprimere
le
parole:
«ovvero
del
comportamento
tenuto».
2.1002
testo
3/22
CAPPELLETTI,
BUCCARELLA,
GIARRUSSO
All'emendamento
2.1002
(testo
3),
capoverso
«Art.
2»,
nel
comma
3-‐bis,
ultimo
periodo,
sopprimere
la
parola:
«sempre».
2.301
Il
Governo
Sostituire
il
comma
2
con
il
seguente:
2.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117
il
comma
3
è
sostituito
dai
seguenti:
«3.
Costituisce
colpa
grave
la
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea
ovvero
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove.
3-‐bis.
Ai
fini
della
determinazione
dei
casi
in
cui
sussiste
la
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea
si
tiene
conto,
in
particolare,
del
grado
di
chiarezza
e
precisione
delle
norme
violate,
dell'inescusabilità
e
della
gravità
dell'inosservanza.
In
caso
di
violazione
manifesta
del
diritto
dell'Unione
europea
si
deve
tener
conto
della
posizione
adottata
eventualmente
da
un'istituzione
dell'Unione
europea,
nonché
della
mancata
osservanza
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea.».
Conseguentemente
all'articolo
5
sostituire
il
comma
1
con
il
seguente:
1.
L'articolo
7
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
è
sostituito
dal
seguente:
«Art.
7.
(Azione
di
rivalsa)
-‐
1.
Il
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri,
entro
tre
anni
dal
risarcimento
avvenuto
sulla
base
di
titolo
giudiziale
o
di
titolo
stragiudiziale,
ha
l'obbligo
di
esercitare
l'azione
di
rivalsa
nei
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