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P. 79
confronti
del
magistrato
nel
caso
di
diniego
di
giustizia,
ovvero
nei
casi
in
cui
la
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea
ovvero
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove,
di
cui
all'articolo
2,
commi
2,
3
e
3-‐bis,
sono
stati
determinati
da
dolo
o
negligenza
inescusabile.
2.
In
nessun
caso
la
transazione
è
opponibile
al
magistrato
nel
giudizio
di
rivalsa
o
nel
giudizio
disciplinare.
3.
I
giudici
popolari
rispondono
soltanto
in
caso
di
dolo.
I
cittadini
estranei
alla
magistratura
che
concorrono
a
formare
o
formano
organi
giudiziari
collegiali
rispondono
in
caso
di
dolo
o
negligenza
inescusabile
per
travisamento
del
fatto
o
delle
prove.».
Art.
5
5.0.300
Il
Governo
Dopo
l'articolo
inserire
il
seguente:
Art.
5-‐bis
(Modifiche
all'azione
di
rivalsa)
1.
All'articolo
8
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
il
comma
3
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
alla
metà
di
una
annualità
dello
stipendio,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
l'azione
di
risarcimento
è
proposta,
anche
se
dal
fatto
è
derivato
danno
a
più
persone
e
queste
hanno
agito
con
distinte
azioni
di
responsabilità.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo.
L'esecuzione
della
rivalsa,
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
terzo
dello
stipendio
netto.».
2a
Commissione
permanente
(Giustizia)
-‐
Seduta
n.
155
(pom.)
del
22/10/2014
EMENDAMENTI
AL
DISEGNO
DI
LEGGE
N.
1070
Art.
2
2.301
(testo
corretto)
Il
Governo
Sostituire
il
comma
2
con
il
seguente:
2.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117
il
comma
3
è
sostituito
dai
seguenti:
«3.
Costituisce
colpa
grave
la
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea
ovvero
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove.
3-‐bis.
Ai
fini
della
determinazione
dei
casi
in
cui
sussiste
la
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea
si
tiene
conto,
in
particolare,
del
grado
di
chiarezza
e
precisione
delle
norme
violate,
dell'inescusabilità
e
della
gravità
dell'inosservanza.
In
caso
di
violazione
manifesta
del
diritto
dell'Unione
europea
si
deve
tener
conto
della
posizione
adottata
eventualmente
da
un'istituzione
dell'Unione
europea,
nonché
della
mancata
osservanza
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea.».
Conseguentemente
all'articolo
5
sostituire
il
comma
1
con
il
seguente:
1.
L'articolo
7
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
è
sostituito
dal
seguente:
«Art.
7.
(Azione
di
rivalsa)
-‐
1.
Lo
Stato,
entro
tre
anni
dal
risarcimento
avvenuto
sulla
base
di
titolo
giudiziale
o
di
titolo
stragiudiziale,
ha
l'obbligo
di
esercitare
l'azione
di
rivalsa
nei
confronti
del
magistrato
nel
caso
di
diniego
di
giustizia,
ovvero
nei
casi
in
cui
la
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea
ovvero
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove,
di
cui
all'articolo
2,
commi
2,
3
e
3-‐bis,
sono
stati
determinati
da
dolo
o
negligenza
inescusabile.
2.
In
nessun
caso
la
transazione
è
opponibile
al
magistrato
nel
giudizio
di
rivalsa
o
nel
giudizio
disciplinare.
3.
I
giudici
popolari
rispondono
soltanto
in
caso
di
dolo.
I
cittadini
estranei
alla
magistratura
che
concorrono
a
formare
o
formano
organi
giudiziari
collegiali
rispondono
in
caso
di
dolo
o
negligenza
inescusabile
per
travisamento
del
fatto
o
delle
prove.».
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