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P. 82
quanto
previsto
dal
comma
3
e
salvi
i
casi
di
dolo»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
»Salvi
i
casi
di
colpa
grave
previsti
dal
comma
3,
nonché
i
casi
di
dolo,».
2.300/2
ALBERTINI
All'emendamento
2.300
dopo
le
parole:
«comma
3»
sono
inserite
le
seguenti:
«e
comma
3-‐bis».
2.300/3
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
2.300,
al
comma
1,
dopo
le
parole:
«dal
comma
3»
sono
aggiunte
le
seguenti:
«e
3-‐
bis».
2.300/4
STEFANI,
CENTINAIO
All'emendamento
2.300,
dopo
le
parole:
«delle
prove»
sono
aggiunte
le
seguenti:
«fatta
eccezione
per
gli
atti
ed
i
provvedimenti
giudiziari
di
cui
al
secondo
e
terzo
periodo
del
comma
3,
dell'articolo
65
ed
al
secondo
periodo
del
comma
2-‐bis
dell'articolo
76
del
regio
decreto
30
gennaio
1941,
n.
12,
e
successive
modificazioni».
2.300/5
ZIZZA
All'emendamento
2.300,
dopo
le
parole:
«delle
prove»
sono
aggiunte
in
fine
le
seguenti:
«fatta
eccezione
per
gli
atti
ed
i
provvedimenti
giudiziari
di
cui
al
secondo
e
terzo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
65
ed
al
secondo
periodo
del
comma
2-‐bis
dell'articolo
76
del
regio
decreto
30
gennaio
1941,
n.
12
e
successive
modifiche.»
2.300
Il
Governo
Sostituire
il
comma
1
con
il
seguente:
«1.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
il
comma
2
è
sostituito
dal
seguente:
«2.
Fermo
quanto
previsto
dal
comma
3
e
salvi
i
casi
di
dolo,
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
non
può
dare
luogo
a
responsabilità
l'attività
di
interpretazione
di
norme
di
diritto
né
quella
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove».
2.301
testo
corretto/1a
MUSSINI,
DE
CRISTOFARO,
MAURIZIO
ROMANI
All'emendamento
2.301
testo
corretto
sostituire
i
commi
3
e
3-‐bis
con
i
seguenti:
3.
Costituiscono
colpa
grave:
a)
la
grave
violazione
di
legge
determinata
da
negligenza
inescusabile;
b)
l'affermazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile,
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
stabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento;
c)
la
negazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile,
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
stabilmente
dagli
atti
del
procedimento;
d)
l'emissione
di
provvedimento
concernente
la
libertà
della
persona
fuori
dei
casi
consentiti
dalla
legge
oppure
senza
motivazione
e)
la
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea
3-‐bis.
Ai
fini
della
determinazione
dei
casi
in
cui
sussiste
la
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea
devono
considerarsi
tutti
gli
elementi
rilevanti
per
l'attività
interpretativa
o
valutativa
e,
in
ogni
caso,
il
grado
di
chiarezza
e
precisione
delle
disposizioni
violate,
il
carattere
intenzionale
della
violazione,
la
scusabilità
o
inescusabilità
dell'errore
di
diritto,
l'eventuale
inosservanza,
da
parte
del
magistrato,
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
alla
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
comma,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea,
nonché
se
lo
stesso
abbia
ignorato
manifestamente
la
giurisprudenza
della
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea.
Conseguentemente
all'articolo
5
sostituire
il
comma
1
con
il
seguente:
1.
L'articolo
7
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
è
sostituito
dal
seguente:
«1.
Il
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri,
entro
tre
anni
dal
risarcimento
avvenuto
sulla
base
di
titolo
giudiziale
o
di
titolo
stragiudiziale,
ha
l'obbligo
di
esercitare
l'azione
di
rivalsa
nei
confronti
del
magistrato.
2.
In
nessun
caso
la
transazione
è
opponibile
al
magistrato
nel
giudizio
di
rivalsa
o
nel
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