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giudizio
disciplinare.
3.
I
giudici
conciliatori
e
i
giudici
popolari
rispondono
solo
in
caso
di
dolo.
I
cittadini
estranei
alla
magistratura
che
concorrono
a
formare
o
formano
organi
giudiziari
collegiali
rispondono
in
caso
di
dolo
e
nei
casi
di
colpa
grave
di
cui
all'art.
2,
comma
3,
lettere
b)
e
c).
2.301
testo
corretto/1
ZIZZA
All'emendamento
2.301
testo
corretto
sopprimere
il
comma
2.
2.301
testo
corretto/2
STEFANI,
CENTINAIO
All'emendamento
2.301
testo
corretto
sostituire
i
commi
3
e
3-‐bis
con
i
seguenti:
«3.
Costituiscono
colpa
grave,
sanzionata
ai
sensi
del
comma
1:
a)
la
grave
violazione
di
legge,
determinata
da
negligenza
inescusabile;
b)
l'affermazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile
di
ogni
elemento
del
fatto,
purché
rilevante
ai
fini
della
decisione,
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento;
c)
la
negazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile
di
ogni
elemento
del
fatto,
purché
rilevante
ai
fini
della
decisione,
la
cui
esistenza
risulta
incontrastabilmente
dagli
atti
del
procedimento;
d)
l'emissione
di
provvedimento
concernente
la
libertà
della
persona
fuori
dei
casi
consentiti
dalla
legge
o
senza
motivazione;
e)
il
discostarsi,
senza
adeguata
motivazione,
dall'interpretazione
della
legge
espressa
dalle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione.
3-‐bis.
Ai
fini
di
cui
alla
lettera
a)
del
comma
3
si
considera
legge
anche
il
diritto
dell'Unione
europea.
Per
valutare
la
gravità
della
relativa
violazione
si
tiene
conto
del
grado
di
chiarezza
e
di
precisione
della
norma
violata,
del
carattere
scusabile
ovvero
inescusabile
dell'errore
di
diritto
commesso,
e
del
manifesto
contrasto
dell'atto
o
del
provvedimento
adottati,
ovvero
del
comportamento
tenuto,
con
il
tenore
letterale
della
norma
ovvero
con
la
giurisprudenza
della
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
che
ne
ha
dato
interpretazione.
L'inosservanza
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea
costituisce
sempre
negligenza
inescusabile».
2.301testo
corretto/3
BUEMI,
FAUSTO
GUILHERME
LONGO
All'emendamento
2.301,
testo
corretto,
il
capoverso
«comma
3»
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
Costituisce
colpa
grave
la
negligenza
inescusabile
che
determina:
a)
la
grave
violazione
della
legge
italiana
o
del
diritto
dell'Unione
europea;
b)
l'affermazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento,
ovvero
la
negazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
incontrastabilmente
dagli
atti
del
procedimento;
c)
il
discostarsi,
senza
motivazione,
dall'interpretazione
della
legge
espressa
dalle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione.».
2.301
testo
corretto/4
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
2.301
testo
corretto,
sostituire
il
capoverso
«comma
3»,
con
il
seguente:
«3.
Costituiscono
colpa
grave,
sanzionata
ai
sensi
del
comma
1:
a)
la
grave
violazione
di
legge
determina
la
negligenza
inescusabile;
b)
l'affermazione,
determinata
da
negligenza
inescusabile,
di
un
fatto,
di
una
circostanza
rilevante
del
fatto
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento;
c)
la
negazione
di
un
fatto,
di
una
circostanza
rilevante
del
fatto
la
cui
esistenza
risulta
incontrastabilmente
dagli
atti
del
procedimento;
d)
l'emissione
di
provvedimento
concernente
la
libertà
della
persona
fuori
dei
casi
consentiti
dalla
legge
oppure
senza
motivazione
o
con
motivazione
apparente
o
con
motivazione
in
grave
contrasto
con
gli
elementi
di
fatto
risultanti
dagli
atti
del
procedimento
o
del
processo;
e)
il
non
aver
tenuto
conto,
senza
specifica
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