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ritenga congrua la somma offerta, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento, la cui concreta effettuazione determina l’applicabilità dell’attenuante. Poiché, peraltro, il pagamento non presuppone in alcun modo un’ammissione di responsabilità da parte dell’imputato, si è espressamente previsto che, in caso di assoluzione o di proscioglimento, la somma versata - non corrispondente ad alcun debito attuale - debba essergli restituita.
Da ultimo, al fine di assicurare la pronta applicazione delle disposizioni passate in rassegna - tanto dell’articolo 13 che dell’articolo 14 - evitando l’instaurazione di prassi difformi in tema di interpello dell’amministrazione finanziaria con effetti di allungamento dei tempi processuali, la norma finale di cui all’articolo 22 dello schema demanda ad un decreto del Ministero delle finanze — da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo e privo, per i suoi contenuti, di carattere regolamentare (essendo piuttosto ascrivibile alla categoria degli atti generali) — di stabilire le modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari rilevanti ai fini dell’applicazione dell’attenuante e di versamento delle somme dovute a titolo di riparazione dell’offesa.
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