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stipulato da questo Ufficio con l’Agenzia delle Entrate in materia di voluntary disclosure. Infine, si pone una questione di disciplina transitoria.
In vero, rispetto alle disposizioni contenute negli articoli 13 e 13 bis, con scelta consapevole, non si è inteso introdurre un’apposita disciplina transitoria, che potesse consentire, in ipotesi, di applicarle ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo nei quali non sia stata ancora pronunciata sentenza di primo grado.
Tale scelta è stata ritenuta non irragionevole, perché, anzi, volta a garantire un termine certo per l’applicazione del novum normativo.
Sul punto, nella Relazione si richiama l’orientamento consolidato dalle Cassazione sull’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova: in quel caso, la Cassazione ha ritenuto che l’assenza di una disciplina transitoria dovesse essere considerata come una scelta del legislatore, non sindacabile perché non irragionevole, essendo evidentemente ispirata all’esigenza di stabilire un termine certo per la possibilità di accedere all’istituto [cfr. Sezione VI, 22 ottobre 2014, Calamo, nonché, più di recente, Sezione III, 24 aprile 2015, Frasca].
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