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MARZO 2014 N. 23” (PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, IN DPC 14/10/2015)
L’articolo 13 bis, invece, prevede, per i delitti rispetto i quali non è applicabile la causa estintiva di cui all’articolo 13, una circostanza attenuante speciale correlata al pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento [rispetto alla previgente disciplina, contenuta nel previgente articolo 13, la riduzione della pena è stata elevata: “fino alla metà”, mentre in precedenza la diminuzione era fino “ad un terzo”].
Si tratta di disposizioni importanti, che soddisfano alcune delle finalità perseguite con la delega: quella della riduzione delle fattispecie di rilevanza penale [operata, appunto, con l’individuazione di nuove ipotesi di non punibilità a fronte del comportamento resipiscente del contribuente che provveda a regolarizzare le proprie pendenze con l’amministrazione finanziaria] e quella dell’ampliamento dell’ambito di operatività della attenuante fondata sul pagamento del debito tributario [con cui, a ben vedere, si vuole ridurre l’impatto sanzionatorio penale premiando il comportamento collaborativo del contribuente].
Le nuove disposizioni pongono alcune questioni.
La prima concerne la disciplina applicabile nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi della causa di non punibilità o dell’attenuante pur in presenza di un già intervenuto sequestro preventivo dei beni finalizzato alla loro successiva confisca.
E’ la questione della sorte del sequestro nel caso in cui il contribuente chieda il dissequestro, totale o parziale, dei beni al fine di soddisfare la pretesa dell’erario, ma, concorrentemente, al fine di potersi anche giovare della causa di non punibilità del pagamento del debito tributario [articolo 13] ovvero a quello di avvalersi dell’attenuante speciale conseguente al pagamento del debito
tributario [articolo 13 bis].
Ci sembra che nulla osti all’accoglimento dell’istanza, in applicazione del resto della generale applicazione del disposto dell’articolo 85 disp. att. c.p.p., con la conseguenza che il dissequestro, a seconda dei casi totale o parziale, sarebbe vincolato al pagamento del debito tributario, con la possibilità di prevedere in proposito non solo un termine per l’adempimento, ma anche la possibilità di imporre una idonea cauzione o altra opportuna prescrizione.
Sul tema, comunque, si tornerà infra, quando si affronterà la tematica del “contenuto” della richiesta di dissequestro.
La seconda questione riguarda l’ambito di operatività della causa di non punibilità relativamente ai delitti di cui agli articoli 4 e 5 [articolo 13, comma 2]: è necessaria la verifica della non già avvenuta formale conoscenza da parte dell’autore del reato di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Si tratta di una disciplina che richiama quella prevista dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186, in tema di voluntary disclosure che preclude la facoltà di accedere alla procedura di favore qualora l’autore della violazione e/o i soggetti solidalmente obbligati in via tributaria e/o i soggetti concorrenti nel reato abbiano avuto la formale conoscenza dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche, dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento ovvero della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie.
E’ quindi necessaria una verifica su tale condizione preclusiva, anche attraverso una espressa interlocuzione con gli Uffici finanziari e con la Guardia di finanza. Interlocuzione che, ovviamente, dovrà essere estesa anche a eventuali procedimenti penali già pendenti presso l’Ufficio della Procura della Repubblica [cfr. articolo 117 c.p.p.].
E’ tematica su cui si potrà tornare con opportuno protocollo del tipo di quello già
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