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ARTICOLO 16
(Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive)
1. Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso.
Articolo abrogato dal d.lgs. 158/2015
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
4.3. Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie. Non punibilità nei casi di adeguamento al parere del Comitato per l’applicazione delle norme antielusive L’articolo 16 dello schema attua il criterio direttivo di cui alla lettera f) della norma di delega, stabilendo che non dia luogo a fatto punibile a norma del decreto delegato la condotta di chi, avvalendosi della speciale procedura disciplinata dall’articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si sia uniformato ai pareri espressi dal Ministero delle finanze o dal Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive in base alle citate disposizioni, ovvero abbia compiuto
le operazioni esposte nell’istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso.
Come è noto, il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive — istituito dal comma 1 dello stesso articolo 21 della legge n. 413 del 1991 — è organo competente ad esprimere pareri su richiesta del contribuente, dopo un preventivo interpello dell’amministrazione finanziaria (al cui avviso il contribuente stesso non intenda adeguarsi), in ordine a casi concreti nei quali possa farsi questione dell’applicazione di norme tributarie specificamente indicate dalla legge (articoli 37, comma 3, e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 10 della legge 30 dicembre 1990, n. 408). Esso è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta o, al più, entro ulteriori sessanta giorni dal ricevimento di una formale diffida, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale ad assenso.
La previsione della non punibilità di chi si sia adeguato al parere dell’organo consultivo - manifestato anche nella forma del silenzio- assenso - si connette ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la nota sentenza 24 marzo 1988, n. 364 e risponde alla medesima logica di fondo delle speciali disposizioni in tema di non punibilità delle valutazioni di cui all’articolo 7, in precedenza illustrate (retro, § 3.2.1): si tratta, cioè, di un criterio legale di esclusione del dolo di evasione richiesto per la configurabilità delle diverse ipotesi criminose. Ancorché la legge delega faccia espresso riferimento al solo parere del Comitato consultivo, si è ritenuto - in accoglimento della richiesta formulata dalla Commissioni parlamentari - di dover estendere la previsione di non punibilità anche all’ipotesi in cui il contribuente si adegui al parere preventivo espresso dall’amministrazione finanziaria, evitando così di adire il Comitato, non
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essendovi ragione per diversificato della fattispecie.
un
trattamento


































































































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