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L’ambito di operatività della previsione ripete, naturalmente, i confini, alquanto circoscritti, delle competenze del Comitato consultivo (che, come accennato, si esplicano in rapporto alle sole materie specificamente indicate dalla legge). Sebbene astrattamente auspicabile nell’ottica di consentire ai contribuenti un preventivo trasparente rapporto con l’amministrazione finanziaria, non appare praticabile nella presente sede l’estensione della disposizione - pure richiesta dalla Commissione giustizia della Camera - a tutti indistintamente i casi di adeguamento dell’interessato alle indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria: estensione che esula, all’evidenza, dai limiti della delega nella contingenza attuata, connettendosi a riforme tributarie ancora in itinere in tema di ampliamento delle facoltà di «interpello» (quale l’introduzione dello «statuto del contribuente»).
Giova tuttavia ribadire e sottolineare — in risposta alle preoccupazioni delle quali la Camera si è fatta portavoce — che, nelle ipotesi di mancata sottoposizione del caso al parere del Comitato (anche perché esorbitante dai limiti delle sue attribuzioni), resta comunque pienamente salva la possibilità che la condotta del contribuente, intesa allo sfruttamento delle opzioni consentite dalla legge civile al fine di realizzare risparmi di imposta, vada ricondotta al paradigma di quella che è tradizionalmente qualificata come semplice «elusione di imposta», quale categoria concettualmente contrapposta all’evasione, rimanendo dunque priva d’ogni riflesso penale. In altre parole, la disposizione di cui all’articolo 16 è unicamente di favore per il contribuente, e non può in alcun modo esser letta, per così dire, «a rovescio», ossia come diretta a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie lato sensu elusive non rimesse alla preventiva valutazione dell’organo consultivo.
§ 2. DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 158/2015
Viene abrogato, infine, l'articolo 16 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che sancisce la non punibilità, ai sensi del medesimo decreto, di chi si sia uniformato al parere del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, previsto dall' art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Come si evidenzia nella relazione al decreto, lo scopo della nonna era semplicemente quello di introdurre una scusante correlata ad un caso "codificato" di ignoranza inevitabile della legge penale (articolo 5 del codice penale, come "manipolato" dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988), stante il naturale "affidamento" del contribuente nell'avviso espresso da un organo tecnico particolarmente qualificato. Di fatto, tuttavia, proprio dalla previsione normativa in questione la giurisprudenza di legittimità ha tratto, a contrario sensu, uno dei principali argomenti per sostenere la rilevanza penalistica dell'elusione fiscale.
Una volta esclusa in modo espresso quest'ultima, secondo quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, introdotto dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, la previsione normativa in questione resta priva di significato.
DOTTRINA
§ 1. DALLA RELAZIONE DELL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
14. Art. 14. – Abrogazioni.
L’ultimo articolo del Titolo I del decreto 158/2015, dedicato alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, contiene le abrogazioni conseguenti agli interventi operati. In particolare:
- la lettera a) del comma 1 dell’art. 14 dispone la già ricordata abrogazione dell’art. 7, collegata alla riscrittura dell’art. 4 e in particolare alla nuova disciplina delle “valutazioni”; nonché dell’art. 16
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