Page 114 - Microsoft Word - ReatiTributari.doc
P. 114

ARTICOLO 17
(Interruzione della prescrizione)
1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni. 1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo.
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
4.4. Prescrizione
Per quanto attiene alla prescrizione, la legge delega impartisce l’istruzione di uniformare la relativa disciplina a quella generale, facendo salve, tuttavia, eventuali deroghe «rese opportune dalla particolarità della materia tributaria» [articolo 9, comma 2, lettera g)]. Attualmente, come è noto, l’articolo 9 del decreto- legge n. 429 del 1982 enuncia regole derogatorie circa la prescrizione dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto tanto sul versante dei termini prescrizionali, da esso modulati in senso fortemente «atipico»; quanto su quello degli atti interruttivi, al cui catalogo viene aggiunta la «constatazione» delle violazioni.
Sul primo fronte, il presente schema (articolo 17) prefigura l’integrale abbandono del regime speciale, rendendo così applicabili senza eccezioni alle nuove ipotesi criminose le disposizioni generali sui termini di prescrizione di cui all’articolo 157 del codice
penale.
Di contro, è sembrato opportuno conservare, in correlazione all’iter tipico dell’accertamento delle infrazioni in campo tributario, la previsione di atti interruttivi ulteriori rispetto a quelli elencati dall’articolo 160 del codice penale: atti che sono stati peraltro più puntualmente identificati nel «verbale di constatazione» e nell’«atto di accertamento» delle violazioni. La nuova formulazione vale, invero, a risolvere in senso formale e più garantista i dubbi interpretativi originati dal concetto di «constatazione», cui è riferimento nella norma (pre)vigente — particolarmente sul punto dell’attitudine a comprendere qualsiasi attività accertativa degli uffici finanziari o della polizia tributaria a prescindere dalla verbalizzazione dei relativi risultati — evitando che possa attribuirsi efficacia interruttiva ad atti ed attività non aventi rilievo tipico.
Quanto all’atto di accertamento, alla produzione dell’effetto interruttivo è peraltro sufficiente la semplice adozione, non essendo richiesta la notifica.
114


































































































   112   113   114   115   116