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2012, Stecca].
Un problema interpretativo serio si pone però con riguardo al discrimen tra i due reati di che trattasi, quello di cui all’articolo 2 e quello di cui all’articolo 3.
Il tema si pone perché ora nell’ambito della condotta punibile ex articolo 3 rientra anche quella caratterizzata dall’utilizzo di “documenti falsi”.
Finora costituiva orientamento giurisprudenziale pacifico quello secondo cui, integravano il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, e non già la diversa fattispecie prevista dal successivo articolo 3, sia l’utilizzo di documenti ideologicamente falsi, in riferimento alle operazioni inesistenti ivi indicate, che l’utilizzo di documenti materialmente falsi, perché apparentemente emessi da ditta in realtà inesistente. Ciò lo si desumeva dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 74 del 2000, secondo cui per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono “le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”; argomentandosi, inoltre, a conforto sulla ulteriore considerazione che ciò che rilevava era l’inesistenza dell’operazione economica riportata nella dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, mentre l’operazione inesistente poteva essere attestata sia creando ex novo un documento falso, sia utilizzando un documento ideologicamente falso emesso da altri a favore dell’utilizzatore [cfr., tra le altre, Sezione III, 10 novembre 2011, Proc. Rep. Trib. Napoli in proc. Acitorio, nonché, Sezione III, 24 novembre 2011, Proc. Rep. Trib. Napoli in proc. Longo].
Tale orientamento non sembra ora più
sostenibile, allorquando l’articolo 3 fonda la sussistenza del reato in caso di utilizzo di “documenti falsi”.
E’ conseguenza che sembra letteralmente imposta dalla lettura delle disposizioni incriminatrici, ma che, peraltro, suscita qualche dubbio di ragionevolezza, perché finisce con il confinare il rilievo penale delle condotte qualificate dall’utilizzo di documenti falsi, vuoi materialmente vuoi ideologicamente, ad un’ipotesi incriminatrice caratterizzata dalla presenza di soglie di punibilità, tra l’altro piuttosto elevate.
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