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come tale sottratta alla rappresentazione del fatto da parte del soggetto agente.
§ 2. DA “LINEE GUIDA SULLA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MARZO 2014 N. 23” (PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, IN DPC 14/10/2015)
Si interviene anche sull’articolo 3, che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, con l’intento analogo di perseguire più efficacemente i comportamenti fraudolenti. Una prima modifica di rilievo riguarda la soppressione del riferimento alle “scritture contabili obbligatorie”, di guisa che il reato è ora configurabile nei confronti di qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili.
Altra modifica riguarda la condotta materiale, che risulta semplificata: assume rilievo l’utilizzo di “mezzi fraudolenti” [per la cui nozione cfr. il nuovo articolo 1, lettera g-ter], qualificati dal fatto di essere idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria.
Si esclude comunque, nel nuovo comma 3, che possano integrare i mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. Nella Relazione si sottolinea questa modifica, che si giustifica nell’ottica di evitare di trasferire in sede penale condotte evidentemente ritenute prive di particolare disvalore, chiarendosi che, quindi, non integrano “mezzi fraudolenti” la violazione dell’obbligo di emissione o di fatturazione di documenti quali gli scontrini fiscali, i documenti di trasporto, ecc., e le pratiche della “sottofatturazione” e della annotazione di
38 Sez. 3, n. 25213 del 26 maggio 2011, Calcagni, Rv. 250656; Sez. 3, n. 52038 del 11 novembre 2014, Ferri, Rv. 261520.
corrispettivi inferiori al vero.
Si interviene anche sulla soglia di punibilità del reato di cui all’articolo 3, costruita congiuntamente con riferimento al valore assoluto e percentuale dell’evasione.
Il fatto, cioè, è penalmente rilevante quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque ad euro trentamila. Rispetto all’articolo 3, l’intervenuta abrogazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 2000, si spiega – in tal senso nella Relazione di accompagnamento- con l’esigenza di escludere, rispetto a comportamenti fraudolenti, la ivi prevista disciplina di favore che portava ad escludere rilievo penale ad operazioni contabili a carattere valutativo.
Alcune di queste modifiche hanno natura sostanziale, imponendo, per i fatti pendenti, una rivalutazione degli elementi costitutivi del reato: ciò soprattutto con riferimento al nuovo comma 3 dell’articolo 3 e alle innovate soglie di punibilità previste dal comma 1 dello stesso articolo 3, quando si risolvano in una riduzione dell’ambito di rilevanza penale rispetto alla normativa previgente.
Per intenderci, volendo esemplificare, sembrerebbe non più configurabile il reato di cui all’articolo 3 nei confronti dal venditore di unità immobiliari che “sottofatturi” le vendite, facendosi consegnare dagli acquirenti somme di denaro in contanti senza provvedere alla registrazione dei contratti preliminari [cfr., invece, in precedenza, Sezione III, 22 novembre
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