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documenti” che, tra le altre ipotesi, “riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi” o “indicano l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale”.
Su un piano più generale e sistematico, inoltre, non pare irragionevole – secondo una valutazione suscettibile di essere estesa anche alla simulazione oggettiva - la diversificazione delle situazioni in dipendenza della esistenza, nell’art. 2, della copertura cartolare offerta dalla fattura (art. 2) rispetto al compimento di operazioni simulate prive di tale riscontro (art. 3), in virtù della particolare efficacia probatoria delle fatture o documenti equipollenti secondo il diritto tributario; salvo non prospettare (con un timore, però, che se mal non si interpreta avrebbe potuto trovare analogo fondamento anche nel precedente assetto) il dubbio di possibile irragionevolezza di un sistema che diversifica il trattamento - non quanto alla pena, identica, ma in dipendenza di un più circoscritto orizzonte applicativo derivante da soglie di punibilità presenti solo nell’art.3, oggi peraltro sensibilmente innalzate – fra condotte (l’utilizzo di fatture false, il compimento di operazioni simulate, l’uso di altri documenti falsi o di ulteriori mezzi fraudolenti) tutte riconducibili all’unico genus della frode fiscale e fra le quali non è affatto certo che – quanto meno in determinate fattispecie - proprio quelle di cui all’art. 3 non rappresentino, per la particolare insidiosità, un pericolo in concreto più elevato per il bene giuridico presidiato dall’ordinamento.
3.4. Le nuove soglie di punibilità dell’art.3. Affinché il fatto assuma penale rilevanza nel nuovo art. 3, occorre che siano travalicate determinate soglie: è necessario che l’imposta evasa (con riferimento a taluna delle singole imposte) sia superiore ad euro trentamila; ma tale prima condizione non è sufficiente, perché si richiede anche che l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi fittizi, sia superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque
superiore a un milione cinquecentomila euro, ovvero ancora che l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta sia “superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila”.
E’ prevedibile l’incidenza sui processi in corso dell’intervento “ampliativo” operato sulle soglie di punibilità, in presenza di condotte di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici che, pur travalicando congiuntamente le soglie vigenti all’epoca del fatto, non soddisfino più gli odierni più alti parametri37; identiche conclusioni, ex art. 2 comma 2 cod. pen., in punto di cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali di condanne intervenute su fattispecie non più conformi alle nuove soglie. Non dovrebbero riscontrarsi scostamenti nella giurisprudenza di legittimità per la quale il superamento delle soglie ivi indicate opera come una condizione oggettiva di punibilità38,
37 Discussa è la formula liberatoria da adottare: secondo Sez. 5, n. 25532 del 03/06/2015, Casarola, Rv. 263912 - deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento dell'Iva - per un importo non superiore, per ciascun periodo di imposta a euro 103.291,38, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 80 del 2014; altro orientamento distingue il caso in cui il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione di un'assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un'intervenuta dichiarazione integrale d'incostituzionalità, nel quale l'imputato va assolto perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato", permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile, affermando invece che mentre la formula "il fatto non sussiste", che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato (così Sez. 3, n. 36859 del 26 giugno 2014, Bottaro, Rv. 260187, proprio in una fattispecie in cui la Corte ha annullato, "perché il fatto non sussiste", la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento Iva di importo inferiore alla soglia normativa di punibilità).
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