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ai fini del riconoscimento del delitto ex art. 2, d. lgs. n. 74/2000, ciò che tipizza la nozione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è sia l'inesistenza della operazione economica, oggettiva o soggettiva, totale o parziale, sia la natura del documento che la certifica, che deve essere costituito da una fattura o altro documento avente rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie34.
E’ dunque l'efficacia probatoria, in base alle norme tributarie, del documento utilizzato per la dichiarazione fraudolenta l'elemento essenziale che – secondo la Cassazione35 - qualifica tale fattispecie criminosa e la distingue da quella di cui all'art. 3.
Sarà allora interessante verificare se, anche alla luce del nuovo assetto normativo, troverà conferma la lettura sin qui dominante, da cui dovrebbe discendere, come logica conseguenza, che tanto la falsità ideologica quanto quella materiale sono attratte nell’orbita di applicazione del “nuovo” art. 3 solo in quei casi nei quali abbiano ad oggetto
34 A titolo di esempio: autofatture, schede carburanti, ricevute fiscali.
35 Il percorso giurisprudenziale ha origine già con Sez. 3, n. 12284 del 7 febbraio 2007, Argento, Rv. 236812, dove la Corte osserva che “la norma non presuppone che il documento utilizzabile debba necessariamente essere emesso a favore dell’utilizzatore da un terzo giacché, come dianzi precisato, si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia chi li riceve da terzi compiacenti sia chi li crea ex novo facendo apparire di averli ricevuti da terzi. Invero il delitto in questione è incentrato sulla posizione di colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti al fine di abbattere l’imponibile e non presuppone il concorso con il terzo. Il falso commesso dal cedente rimane estraneo al delitto in questione ed entra nell’orbita applicativa del d. lgs. n. 74 del 2000, art. 8. La riprova è costituita dal fatto che tra i documenti equiparabili alle fatture rientra anche la cosiddetta “autofattura” la quale viene emessa dal cessionario nell’ipotesi in cui il cedente abbia rilasciato una fattura irregolare o più semplicemente non l’abbia emessa”; cfr. anche Sez. 3, n. 5642 del 2 dicembre 2011, Manta, Rv. 252121, Sez. 3, n. 2169 del 3 novembre 2011, Sgaraglia, Rv. 251881; Sez. 3, n. 48486 del 24 novembre 2011, Sorvillo, Rv. 251625.
documenti diversi da quelli indicati dall'art. 2 (per i quali si applica quest'ultima fattispecie), di diretta od indiretta rilevanza fiscale, e che siano ovviamente diversi dalle scritture contabili.
3.3. Le operazioni “simulate”: la problematica delle operazioni soggettivamente inesistenti. In ordine alle “operazioni simulate oggettivamente”, valga il richiamo alle osservazioni operate con riferimento alla definizione datane all’art. 1 (lett. g-bis).
Quanto alle simulazioni “soggettive”, come noto i casi di fatture (ai fini Iva) emesse per operazioni solo soggettivamente inesistenti sono stati sinora ricondotti dalla giurisprudenza36 entro lo schema dell’art. 2 d.lgs. 74/2000, sull’affermazione che il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, mentre è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, con riguardo invece all'Iva comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura».
La motivazione della posizione interpretativa della Corte è bene espressa in Sez. 3, n. 10394 del 14 gennaio 2010, Gerotto, Rv. 246327, della quale pare utile riportare il cuore della motivazione: <<... la detrazione Iva è ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione. Non entrano cioè nel conteggio del dare ed avere ai fini Iva le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture riguardano operazioni inesistenti per quanto concerne il rapporto relativo alle operazioni fatturate. Ed a nulla rileva che le medesime fatture costituiscano la "copertura" di prestazioni acquisite da altri soggetti. In proposito questa corte, sezione quinta, con la
36 Sez. 3, n. 27392 del 27 aprile 2012, PM in proc. Bosco e altro, Rv. 253055.
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