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3.2. I “documenti falsi”: le false fatturazioni.
Per quanto attiene all’avvalimento di “documenti falsi”, si tratterà di vedere l’impatto sulla interpretazione della disposizione della lunga elaborazione giurisprudenziale in tema di fatture false.
Come noto, in una prima fase di applicazione dell’art. 3 nel testo sino ad oggi in vigore, la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto che l’ipotesi di fattura materialmente falsa rientrasse in tale fattispecie di reato e non invece in quella di cui all’art. 2, ritenendo che quest’ultima avesse ad oggetto unicamente l’utilizzazione in dichiarazione di documenti ideologicamente falsi31.
12 febbraio 2002, Pedron, Rv. 221274, cit., in una fattispecie di predisposizione di codici di accesso sui sistemi contabili informatizzati della ditta, al fine di non rendere rilevabile la contabilità "in nero" e di prospettare ai terzi una realtà diversa da quella effettiva);
- nel ricorso sistematico a titoli di credito emessi senza indicazione del beneficiario o all'ordine medesimo al fine evidente di occultare i pagamenti effettuati in relazione ad operazioni di acquisto o di vendita di merci (Sez. 3, n. 36977 del 24 giugno 2005, Petrucci, non massimata);
- nel sistematico accredito degli elementi attivi in conti correnti non inseriti nei libri, in quanto mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l'accertamento delle imposte evase, aggiuntivo e distinguibile dalla "falsa rappresentazione nelle scritture contabili", posto che quest'ultima è già integrata dalla semplice omessa indicazione degli elementi attivi, laddove l'utilizzo di conti correnti occulti (in quanto non inseriti nei libri) per l'accredito di detti elementi costituisce una modalità ulteriore di realizzo dell'evasione non necessitata dalla falsa rappresentazione ma evidentemente funzionale ad ostacolarne la scoperta (Sez. 6, n. 13098 del 18 febbraio 2009, Molon, non massimata sul punto). Di converso, non sono stati riconosciuti gli estremi del “mezzo fraudolento” nella mera condotta omissiva della mancata comunicazione delle operazioni mediante il cosiddetto modello "Intrastat" (Sez. 3, n. 8962 del 1 dicembre 2010, Rossi, Rv. 249689).
31 In motivazione, Sez. 3, n. 1994 del 10 dicembre 2004, Molina, Rv. 230667 e Sez. 3, n. 30896 del 25 giugno 2001, Giandolfo, Rv. 219935; espressamente, Sez. 1, n. 32493 del 20 febbraio 2004, Barduca e altro, Rv. 229282.
L’indirizzo è stato tuttavia successivamente abbandonato in favore di una lettura dell’art. 2 come norma che punisce l’utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti senza alcuna distinzione tra fatture false nella loro materialità obiettiva e fatture ideologicamente false32; per cui integra il reato di cui al d. lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, e non già la diversa fattispecie di cui all'art. 3, l'utilizzo, ai fini dell'indicazione di elementi passivi fittizi, di fatture false non solo sotto il profilo ideologico, in riferimento alle operazioni inesistenti ivi indicate, ma anche sotto il profilo materiale, perché apparentemente emesse da ditta in realtà inesistente.
Secondo la dominante interpretazione delle norme sinora applicate, dunque, l’ipotesi di reato ex art. 2 si differenzia dall’ipotesi ex art. 3 non per la natura del falso, ma per il rapporto di specialità reciproca in cui si trovano le due norme: infatti, ad un nucleo comune, costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, si aggiungono in chiave specializzante, da un lato, l'utilizzazione di fatture e documenti analoghi relativi ad operazioni inesistenti e, dall'altro (nel testo dell’articolo sino a ieri vigente) una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie congiunta con l'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento; dovendosi aggiungere, per l’art. 3, la presenza di una soglia minima di punibilità. Di conseguenza, l'ipotesi di cui all'art. 3 è stata ritenuta trovare applicazione quando il reo, per l'indicazione di elementi passivi fittizi, non si avvale delle fatture e degli altri documenti aventi un contenuto probatorio analogo alle fatture.
In altra pronuncia33 la Corte ha osservato che,
32 Sez. 3, n. 2156 del 18 ottobre 2011, P.M. in proc. Iossa e altro, Rv. 251877, cit.; Sez. 3, n. 9673 del 9 febbraio 2011, Chen, Rv. 249613.
33 Sez. 3, n. 46785 del 10 novembre 2011, P.M. in proc. Acitorio, Rv. 251622, cit.
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