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1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1- bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
In vigore dal 22-10-2015
ARTICOLO 4
(Dichiarazione infedele)
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
3.1.3. Dichiarazione infedele
L’articolo 4 dello schema delinea il delitto di dichiarazione infedele, la cui struttura è sostanzialmente coincidente con quella del delitto di dichiarazione fraudolenta «non qualificata», ex articolo 3, salvo il già segnalato elemento differenziale dell’assenza di uno speciale coefficiente di «insidiosità». Il reato può essere d’altra parte commesso da qualunque contribuente, anche non obbligato alla tenuta della contabilità.
La minore carica lesiva del fatto ha indotto a prevedere, oltre ad una pena meno severa (da uno a tre anni di reclusione), soglie di punibilità più elevate: in particolare, la soglia relativa all’imposta evasa viene stabilita in lire duecento milioni; quella proporzionale ragguagliata all’ammontare degli elementi sottratti all’imposizione, nel dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione; il limite «fisso» alternativo, infine, in quattro miliardi di lire. A tale riguardo, si è invero ritenuto che l’istruzione impartita dal n. 4) della lettera c) dell’articolo 9 della legge delega — di prevedere, cioè, per l’omessa dichiarazione
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