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euro. Il nuovo limite appare congruo ad evitare una proliferazione eccessiva del "rischio penale" e mantenere al contempo un adeguato livello di sanzionabilità.
DOTTRINA
§ 1. DALLA RELAZIONE DELL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
4. Art. 4. - Modifica dell’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione infedele.
L’articolo 4 del d. lgs. 158/2015 effettua un’operazione sostitutiva e additiva sull’articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, in particolare aggiungendo alla disposizione due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che modificano sensibilmente la disciplina penalistica della dichiarazione infedele.
Nella Relazione governativa39 si indicano le ragioni dell’intervento nella necessità di superare l’attuale descrizione del fatto incriminato che - per un verso, prescindendo da comportamenti fraudolenti e, per altro aspetto, rendendo penalmente rilevanti non solo le omesse o mendaci indicazioni di dati oggettivi ma anche l’effettuazione di valutazioni giuridico-tributarie difformi da quelle corrette – aumenta il “rischio penale” a carico del contribuente, correlato agli ampi margini di opinabilità e di incertezza che connotano i risultati di dette valutazioni e non sufficientemente compensato dalla previsione di un dolo specifico di evasione.
Nel nuovo art. 4, la struttura della condotta - consistente nella indicazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi – rimane inalterata, fatta eccezione per la sostituzione del termine “fittizi” con “inesistenti”.
Tuttavia, il comma 1-bis aggiunto all’art. 4 39 Relazione illustrativa, cit., pagg. 8-9
prevede ora che, ai fini della configurabilità del delitto di dichiarazione infedele, non si debba tenere conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza di elementi passivi reali, della non deducibilità di elementi passivi reali.
La disposizione deve essere letta, peraltro, congiuntamente alla soppressione dell’art. 7 del d. lgs. 74/2000 (Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio), operata dall’art. 14 del decreto in commento: anticipando per ragioni espositive le osservazioni sul punto, occorre qui ricordare che l’art. 7 prevedeva la non punibilità non solo della dichiarazione infedele ma anche della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3) in relazione alle rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché in relazione
alle valutazioni
immobilizzazioni
ammortamento,
accantonamenti a fondi rischi) rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.
estimative (ad es: materiali soggette ad rimanenze di merci,
Rispetto all’abrogato art. 7, dunque, la modifica legislativa, se confina l’esonero della rilevanza penale al solo ambito della dichiarazione infedele, amplia però sensibilmente il perimetro delle “valutazioni”, sopprimendo la condizione prevista dalla disposizione abrogata in ordine alla non deviazione da metodi costanti di rilevazione contabile e consentendo che l’indicazione dei criteri di stima possa avvenire anche in documenti rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, il comma 1-bis esclude in primo luogo la ricorrenza della fattispecie di dichiarazione infedele, in presenza di
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