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ARTICOLO 5
(Omessa dichiarazione)
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai comma 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
In vigore dal 22-10-2015
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
3.1.4. Omessa dichiarazione
L’articolo 5 dello schema, in attuazione del n. 3) della lettera a) della norma di delega, contempla il delitto di omessa dichiarazione, prefigurando per il medesimo una soglia di punibilità unitaria rapportata alla sola imposta
evasa, il cui ammontare deve superare i centocinquanta milioni di lire. La mancanza della dichiarazione rende, infatti, logicamente inapplicabile una soglia concorrente basata sul rapporto tra elementi attivi sottratti all’imposizione ed elementi attivi dichiarati; mentre la previsione di una soglia fissa riferita agli elementi sottratti risulterebbe scarsamente significativa, rappresentando una sostanziale duplicazione di quella riferita all’imposta evasa.
Ovviamente, nel frangente per «imposta evasa» dovrà intendersi l’intera imposta dovuta, al netto delle somme comunque versate in pagamento di essa prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione [articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema].
Il comma 2 dell’articolo 5 riproduce il secondo periodo dell’articolo 1, comma 1, del decreto- legge n. 429 del 1982, escludendo la rilevanza penale di un ritardo nella presentazione della dichiarazione contenuto nel limite di novanta giorni ed evitando, altresì, che possa considerarsi omessa ai fini penali - come viceversa è previsto in ambito tributario - la dichiarazione non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
§ 2. DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 158/2015
Con l'articolo 5 del decreto, allo scopo di punire le condotte dei sostituti d'imposta che non presentano, essendovi obbligati, la dichiarazione di sostituto d'imposta, è stata introdotta all'art. 5 del decreto legislativo n. 74/2000 la relativa fattispecie delittuosa che si configura quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a cinquantamila euro. La fattispecie è punita con la reclusione da uno a tre anni (comma l-bis).
DOTTRINA
§ 1. DALLA RELAZIONE DELL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
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