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5. Art. 5. - Modifica dell’articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omessa dichiarazione.
L’articolo 5 del decreto opera un triplice intervento sull’art. 5 del d. lgs. n. 74/2000.
E’ innalzata anche in questo caso la soglia di punibilità (donde le consuete conseguenze sui fatti di reato pregressi sotto i nuovi limiti), prevedendosi che la fattispecie delittuosa di omessa dichiarazione si configura quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a cinquantamila euro (e non più trentamila). Contemporaneamente, è aumentata la misura minima e massima della pena, portata, rispettivamente, da un anno a un anno e sei mesi, e da tre a quattro anni47. Infine, è punita, con le stessa soglia e con le stesse previsioni edittali, anche la condotta dei sostituti d’imposta che non presentano, essendovi obbligati, la dichiarazione di sostituto d’imposta.
Si nota che nella formulazione del comma 1-bis dell’art. 5 - che tale nuova incriminazione contempla - non è presente il riferimento al dolo specifico del “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”: sarà interessante verificare, nello sviluppo giurisprudenziale, se la discrepanza, di difficile decifrazione immediata, verrà addebitata ad un mero lapsus legislativo (in un’ottica di interpretazione sistematica) o, all’opposto, sarà letta come la precisa intenzione di qualificare la condotta di omessa dichiarazione del sostituto come reato a dolo generico. Quanto alla nuova incriminazione per la mancata presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta (cod. modello 770), potrebbe teoricamente ipotizzarsene l’applicabilità anche alla dichiarazione da presentare nell’anno in corso: se è vero infatti che il termine è scaduto il 21 settembre 2015, ossia prima dell’entrata in vigore del decreto in commento, occorre tuttavia considerare che,
47 Con conseguenze sul piano della applicabilità delle misure cautelari, integrando ora la soglia edittale prevista per gli arresti domiciliari.
secondo le regole già vigenti per l’omessa presentazione di dichiarazioni dei redditi e IVA, la dichiarazione non si considera omessa se presentata entro l’ulteriore lasso di giorni novanta dalla scadenza del termine originario, il che sposta il termine di perfezionamento48 dell’eventuale reato al 20 dicembre 2015, in epoca cioè successiva all’entrata in vigore del decreto 158/2015.
§ 2. DA “LINEE GUIDA SULLA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MARZO 2014 N. 23” (PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, IN DPC 14/10/2015)
L’omessa dichiarazione. - L’articolo 5, dedicato all’omessa dichiarazione, presenta: un innalzamento dei limiti edittali di pena; l’innovativa previsione della punizione anche della condotta omissiva riguardante la dichiarazione del sostituto d’imposta; nonché, l’innalzamento delle soglie di punibilità [da 30.000 euro si è passati a 50.000 euro].
E’ quest’ultima modifica che va considerata, ex articolo 2, comma 4, c.p., per i fatti pregressi.
48 Cfr. Sez. 3, n. 17120 del 20 gennaio 2015, Nicosi, Rv. 263251, secondo cui il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre non dal giorno in cui l'accertamento del debito di imposta diviene definitivo, ma dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, nel vigente sistema, l'atto di accertamento ha effetti interruttivi della prescrizione, ma non costituisce più condizione di procedibilità dell'azione penale).
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