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contenute nell’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 29/98, pag. 80), come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 (in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 29/98, pag. 57), in rapporto alle sanzioni amministrative tributarie — stabilisce i limiti entro i qua- li le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio possono dar luogo, nella successiva
trasposizione in
penalmente rilevanti.
A tal proposito, va invero premesso e rimarcato come nell’economia delle norme incriminatrici di nuovo conio - diversamente che in rapporto alla normativa (pre)vigente (la quale, per tale profilo, è stata spesso oggetto di censura) - possano assumere rilievo anche manovre contabili a carattere lato sensu valutativo (sottostime di poste attive, determinazione arbitraria dell’esercizio di imputazione di determinati costi, ecc.), manovre attraverso le quali, in effetti, assai di frequente si realizza la «grande evasione». Non sono parse invero condivisibili le perplessità espresse sul punto dalla Commissione giustizia del Senato, in rapporto alla circostanza che nella legge delega non si rinvenga una esplicita manifestazione della volontà par- lamentare di innovare al precedente regime, che — tramite l’uso, nell’articolo 4, lettera f), del decreto- legge n. 429 del 1982, della formula «fatti materiali» — nega- va rilevanza penalistica alle valutazioni. Nel vecchio sistema, difatti, tale assetto era coerente con il generale intento di esonerare il giudice penale da accertamenti complessi, limitandone la cognizione a fatti di immediata percezione. Per converso, appare logico che nella rinnovata cornice normativa — la quale, in un’ottica di più rigoroso rispetto del principio di offensività del reato, onera detto giudice dell’accertamento dell’imposta evasa — la prospettiva debba mutare (onde al silenzio della legge delega può attribuirsi valenza opposta da quella ipotizzata nel parere): non avrebbe più giustificazione, infatti, la- sciar fuori dal campo d’intervento
ARTICOLO 7
(Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio)
1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonchè le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.
2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.
Articolo abrogato dal d.lgs. 158/2015
dichiarazione, a fatti
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
3.1.5. Le disposizioni sul tentativo e sulle valutazioni
Altrettanto pregna di significato è la disposizione di cui al successivo articolo 7, che — riprendendo e sviluppando le indicazioni già
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