Page 55 - Microsoft Word - ReatiTributari.doc
P. 55

lire un miliardo e cinquecento milioni, l’importo da considerare ai fini della verifica del superamento delle soglie non sarà rappresentato dalla differenza «secca» fra le due cifre, ma dalla differenza al netto della «franchigia» del dieci per cento: e, dunque, in concreto, lire quattrocento milioni).
In proposito, non è sembrato possibile, sul piano tecnico, recepire l’invito delle Commissioni giustizia e finanze della Camera ad individuare più specifici parametri di riferimento in ordine ai «metodi costanti di impostazione contabile» ed alle «valutazione estimative». Il primo concetto, invero, non pare aver bisogno di specificazioni, postulando una verifica di ordine prevalentemente fattuale; il secondo non può averle, stante la varietà dei criteri legali e contabili che, di volta in volta, debbono presiedere all’operazione valutativa.
§ 2. DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 158/2015
L'articolo 14 del decreto provvede alle ulteriori abrogazioni espresse. Oltre al comma 143 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, in tema di confisca - trasfuso, come detto, nel nuovo articolo I2-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 -, viene abrogato l'articolo 7 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 174, recante disposizioni in materia di «Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio>. Dette disposizioni - riferite specificamente ai delitti in dichiarazione di cui agli articoli 3 e 4 e qualificate dalla relazione al decreto legislativo n. 74 del 2000 come «regole di esclusione, con presunzione iuris et de iure, del dolo di evasione» - miravano ad attenuare gli effetti dell'attribuzione di rilievo penale ad operazioni contabili a carattere lato sensu valutativo, costituente una delle principali novità della riforma penale tributaria del 2000. A tali fini, si prevedeva che la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza non desse luogo a fatto punibile quando fosse espressione di metodi costanti di impostazione
contabile; si negava rilievo all'inosservanza delle regole extrapenali che presiedono alle rilevazioni e alle stime, allorché i criteri concretamente applicati fossero stati comunque indicati in bilancio; si introduceva, infine, la "franchigia penale" per le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differissero in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette.
La nuova disciplina della dichiarazione infedele prevede che, ai fini della configurabilità del delitto di dichiarazione infedele, non si debba tenere conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali e il comma 1-ter dell'articolo 4 del d. lgs. n. 74 del 2000, in tema di "Valutazioni", rende in ogni caso, non punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette; inoltre, degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste per la configurazione del reato di dichiarazione infedele. In sostanza, il legislatore ha voluto mantenere una visione di favore in relazione a valori corrispondenti a non corrette valutazioni (secondo i parametri tributari) di elementi attivi e passivi, purché oggettivamente esistenti e nella misura in cui esse esistano in rerum natura.
Per una diversa ragione, si è peraltro ritenuto che, in rapporto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui al nuovo articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (rispetto al quale le valutazioni conservano invece rilievo), le suddette regole "di garanzia" siano prive di adeguata giustificazione. La circostanza che il contribuente supporti la violazione dei criteri di rilevazione contabile con manovre a carattere
55


































































































   53   54   55   56   57