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ARTICOLO 8
(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
3.2. I delitti in materia di documenti e pagamento di imposte
3.2.1. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Il capo II del titolo II contempla tre ulteriori fattispecie delittuose, non concernenti la dichiarazione.
In attuazione del criterio di cui al n. 2 della lettera a) della norma di delega, l’articolo 8 punisce con la medesima pena prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
L’autonoma considerazione penalistica della fattispecie trova giustificazione, per vero, nel
rilievo tutto particolare che la condotta incriminata assume nel quadro delle fenomeniche dell’evasione: fenomeniche che assai di frequente ruotano su «figure criminali» di spiccata pericolosità, rappresentate da imprese illecite create con l’unico o prevalente scopo di immettere sul «mercato» documentazione volta a supportare l’esposizione in dichiarazione di elementi passivi fittizi (imprese note nella pratica come «cartiere»49).
49 N.B. Lo schema di azione delle società cartiere è il seguente.
Lo schema considera che l’impresa a sia un fornitore indipendente, l’impresa b sia una cartiera e l’impresa c sia l’impresa interessata ad abbattere l’iva a debito da versare.
Lo schema prevede altresì che la società cartiera b acquisti beni e/o servizi dall’impresa a (fornitore), rivendendo poi gli stessi all’impresa c (rivenditore) ad un costo molto elevato, superiore a quello di mercato: esemplificando, l’impresa b acquista i beni al prezzo di 100 e li rivende all’impresa c al prezzo di 200; poi l’impresa c vende i beni/servizi in questione a terzi al prezzo di mercato di 110.
Se consideriamo, per semplificare il calcolo, che l’iva sia al 20%, avremo la seguente situazione:
1) l’impresa b con iva a credito di 20 e con iva a debito di 40, ha un debito iva complessivo di 20-40= -20;
Infatti:
il prezzo di acquisto è: 100 + 20% iva (20) = 120
il presso di vendita è: 200 + 20% iva (40) = 240 l’iva a credito è: 20
l’iva a debito è: 40
la liquidazione è un debito iva: -20
2) Invece l’impresa c con un credito iva di 40 e con un debito iva di 22, ha un credito iva complessivo di 40-22= +18.
Infatti:
il prezzo di acquisto: 200 + 20% iva (40) = 240; il prezzo di vendita: 110 + 20 % iva (22) = 132; l’iva a credito è: 40
l’iva a debito è: 22
la liquidazione è un credito iva: +18
Orbene, l’impresa b, essendo una cartiera, non versa l’iva a debito, cessando anticipatamente la propria attività.
L’impresa c, invece, ha a disposizione un credito iva con cui abbattere l’iva a debito complessiva da versare all’erario.
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