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fraudolento, idonee ad ostacolarne l'accertamento, fa apparire, in effetti, inopportuno e, almeno per certi versi, contraddittorio il mantenimento delle predette regole di esclusione del dolo di evasione, ferma restando la possibilità, per il giudice, di pervenire alla conclusione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato sulla base delle peculiarità dei singoli casi concreti.
DOTTRINA
§ 1. DALLA RELAZIONE DELL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
14. Art. 14. – Abrogazioni.
L’ultimo articolo del Titolo I del decreto 158/2015, dedicato alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, contiene le abrogazioni conseguenti agli interventi operati. In particolare:
- la lettera a) del comma 1 dell’art. 14 dispone la già ricordata abrogazione dell’art. 7, collegata alla riscrittura dell’art. 4 e in particolare alla nuova disciplina delle “valutazioni”; nonché dell’art. 16 (Adeguamento al parere del Comitato per l’applicazione delle norme antielusive), collegata evidentemente alla già menzionata riscrittura dell’”abuso del diritto” in ambito fiscale operata dal D. lgs. 5 agosto 2015, n. 128;
- la lettera b) del comma 1 dell’art. 14 dispone l’abrogazione del comma 143 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, disposizione che rimandava alle disposizioni di cui all'articolo 322-ter cod. pen. ai fini della confisca per equivalente nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10- quater e 11 e che ora non trova altrimenti giustificazione alla luce del diverso e organico inserimento organico dell’istituto nel corpo del d. lgs. n. 74/2000.
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