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ARTICOLO 9
(Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:
a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8.
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
3.2.1. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Sotto diverso profilo, l’articolo 9 dello schema esclude, poi, in deroga all’articolo 110 del codice penale, la configurabilità del concorso dell’emittente nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal- l’utilizzatore e, specularmente, del concorso dell’utilizzatore nel reato di emissione. Per quanto attiene all’emittente, la previsione mira a rendere inequivoca una soluzione comunque già ricavabile dai principi: essendo, infatti, l’emissione punita autonomamente ed «a monte», a prescindere dal successivo comportamento
dell’utilizzatore, ammettere che l’emittente
possa essere chiamato a rispondere tanto del delitto di emissione che di concorso in quello di dichiarazione fraudolenta significherebbe, in sostanza, punirlo due volte per il medesimo fatto. Diversamente, per quel che riguarda l’utilizzatore, la disposizione partecipa della medesima logica sottesa all’articolo 6, innanzi illustrato (retro, § 3.1.5): quella, cioè, di ancorare comunque la punibilità al momento della dichiarazione, evitando una indiretta «resurrezione» del «reato prodromico». In difetto del- l’enunciato in rassegna, difatti, il soggetto a favore del quale venga emessa una fattura o altro documento per operazione inesistente potrebbe essere considerato, in buona parte dei casi — ancorché egli non si sia successivamente avvalso della fattura o del documento stesso a supporto di una dichiarazione inveritiera — come egualmente punibile in veste di compartecipe (quantomeno morale) nel delitto di emissione, alla cui base sta normalmente un accordo tra emittente e beneficiario.
In riferimento, poi, al caso in cui tra emittente ed utilizzatore si collochi un «intermediario», il quale funga da tramite per il «collocamento» o l’ottenimento della falsa fattura, egualmente si è escluso che tale soggetto possa essere considerato concorrente in entrambi i reati.
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