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anni di reclusione per chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari; un aumento non privo di conseguenze anche sul piano delle conseguenze procedimentali, aprendo la strada alle operazioni di intercettazione.
Se è vero che, in quanto peggiorativo, l’intervento non può valere per i fatti pregressi, deve peraltro considerarsi che la condotta di occultamento (non quella di distruzione, ovviamente istantanea) è considerata dalla costante giurisprudenza di legittimità50 come reato permanente: il che potrebbe condurre l’applicazione della nuova disciplina anche a situazioni di occultamento iniziate in vigenza della previgente normazione ma tuttora in corso51.
§ 2. DA “LINEE GUIDA SULLA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MARZO 2014 N. 23” (PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, IN DPC 14/10/2015)
Occultamento o distruzione di documenti contabili.- E’ stato modificato l’articolo 10, dedicato a sanzionare l’occultamento o la distruzione di scritture contabili, prevedendosi un innalzamento della pena per chi, appunto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da
50 Da ultimo, Sez. 3, n. 5974 del 5 dicembre 2012 (dep. 7 febbraio 2013), PG in proc. Buonocore, Rv. 254425.
51 Per tale ipotesi, cfr. Riforma dei reati tributari: le note di indirizzo della Procura di Trento, Nota in data 8 ottobre 2015 del Procuratore della Repubblica di Trento (Dott. G. Amato), in www. penalecontemporaneo.it, 15 ottobre 2015.
non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.
Ovviamente, tale intervento peggiorativo non può valere per i fatti pregressi.
Va però ricordato, comunque, che il reato di “occultamento” della documentazione contabile al fine di evasione, consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione richiesta dagli organi verificatori, ha natura di reato permanente, posto che la condotta di occultamento perdura sino al momento dell’accertamento fiscale. Mentre l’altra condotta incriminata dall’articolo 10, quella concernente la “distruzione” delle scritture contabili, si configura un reato istantaneo.
Per l’effetto, a fronte di condotta permanente iniziata sotto la vigenza della norma più favorevole, che sia proseguita sotto quella meno favorevole, dovrebbe trovare applicazione quest’ultima [cfr. Sezione I, 18 gennaio 2006, Ben Atmane ed altro; nonché, Sezione I, 29 settembre 2010, Lo Sicco].
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