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consapevole contrasto con precedenti decisioni della Corte53, secondo cui dal solo modello 770 emergerebbe la prova delle ritenute operate e che tali ritenute devono ritenersi per ciò stesso certificate. La questione è stata recentemente rimessa al vaglio delle Sezioni Unite54, la cui decisione tuttavia è rimasta preclusa dall’intervenuta estinzione del reato.
L’estensione del comportamento omissivo non più alle sole ritenute “certificate”, ma anche a quelle “dovute” sulla base della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, ha evidenti conseguenze future sul conflitto interpretativo, ove l’aggiunta venga letta nel senso che il modello 770 assume una valenza formale di tipo confessorio sulla circostanza di aver rilasciato le dichiarazioni (fatte salve tutte le possibili perplessità su una disposizione che pone una sorta di presunzione dai confini non chiari, che rischia di entrare in contraddizione con il principio dell’assenza di prove legali nel processo penale e del libero convincimento del giudice).
Più complesso il discorso se l’interpolazione dovesse essere interpretata non sul piano probatorio ma - sotto il profilo della struttura materiale della fattispecie - come specificazione normativa della possibilità che il reato discenda dal mancato versamento di ritenute risultanti, indifferentemente, dalle certificazioni o dalla dichiarazione: in questa ipotesi, potrebbero riprendere vigore tutti i dubbi sollevati sulla razionalità del sistema55
53 Fra le altre, Sez. 3, n. 19454 del 27 marzo 2014, Onofrio, Rv. 260376, Sez. 3, n. 1443 del 15 novembre 2012, Salmistrano, Rv. 254152; Sez. 3, n. 27479 del 30 maggio 2014, Giua, Rv. 259198.
54 Sez. III, Ordinanza n. 21629 del 29 aprile 2015.
55 Nonché – in ipotesi - sulla compatibilità del regime con il divieto di bis in idem, per come interpretata la portate del termine “stessa infrazione” dalla giurisprudenza Cedu – cfr. Grande Stevens e altri contro Italia (Ric. n. 18640/10, 4 marzo 2014), e cioè intesa nella sua materialità e non negli elementi costitutivi della fattispecie.
che erano stati sopiti dall’intervento delle Sezioni Unite “Favellato”56, secondo cui attraverso il previgente art. 10-bis il legislatore del 2000 ha reintrodotto la distinzione tra illecito amministrativo ed illecito penale, mantenendo ferma la punizione con una sanzione amministrativa per il mancato versamento di qualsiasi tipo di ritenuta, e punendo (oltre che con la sanzione amministrativa) anche con la sanzione penale il mancato versamento di ritenute certificate che superino una certa soglia; un impianto normativo che si basava dunque sul presupposto che ben possono esistere (e di solito esistono) omessi versamenti di ritenute per le quali non è stata rilasciata certificazione ed omessi versamenti di ritenute per le quali essa è stata rilasciata.
In ogni caso, saranno tutte da verificare le ripercussioni sui processi in corso: pare comunque di poter escludere che la disposizione introdotta possa definirsi norma di interpretazione autentica, intanto perché così non si autoqualifica, ma soprattutto perché non si limita a chiarire la portata applicativa della disposizione precedente ma anzi ne integra il precetto, così dando mostra di non rispettare i tradizionali indicatori della norma interpretativa, per come rassegnati nella giurisprudenza costituzionale57.
56 Sez. U, Sentenza n. 37425 del 28 marzo 2013, Favellato, Rv. 255759, così massimata: “Il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D. lgs. n. 74 del 2000), che si consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore ad euro cinquantamila delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale, non si pone in rapporto di specialità ma di progressione illecita con l'art. 13, comma primo, D. lgs. n. 471 del 1997, che punisce con la sanzione amministrativa l'omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili, con la conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni”.
57 Cfr. Corte Costituzionale, n. 525 del 27 novembre 2000 e n. 41 del 7 febbraio 2001.
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