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ARTICOLO 10-BIS
(Omesso versamento di ritenute dovute o certificate)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.
In vigore dal 22-10-2015
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 158/2015
E' stata inoltre chiarita, con l'articolo 7, la portata dell'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti di cui all'articolo 10-bis (mediante l'aggiunta del riferimento alle ritenute dovute sulla base della dichiarazione) ed è stata innalzata la soglia di non punibilità da cinquantamila euro a centocinquantamila, per ciascun periodo d'imposta per chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute risultanti quali dovute sulla base della dichiarazione o della certificazione rilasciata ai sostituiti.
DOTTRINA
§ 1. DALLA RELAZIONE DELL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
7. Art. 7. - Modifica dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate.
L’articolo 7 interviene sull’art.10-bis del d. lgs. 74/2000 prevedendo che la condotta di omesso versamento riguarda le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti di cui all’articolo 10-bis o “quelle dovute sulla base della dichiarazione”.
Come noto, nella giurisprudenza della Cassazione si è fatto strada negli ultimi tempi un indirizzo52 per il quale la prova dell'elemento costitutivo del reato di omesso versamento di ritenute certificate, rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate – ed il cui onere incombe all'accusa - non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione contenuta nel cd. “modello 770” proveniente dal datore di lavoro: l'art. 10-bis - nella formulazione sino ad oggi vigente - punisce infatti solo l'omesso versamento sopra soglia delle ritenute oggetto di certificazione e non il mancato versamento delle ritenute esclusivamente indicate nella dichiarazione modello 770, che non contiene anche la dichiarazione di avere tempestivamente emesso le certificazioni: in altri termini, il mod. 770 contiene una dichiarazione non vincolante per il sottoscrittore che, se non integrata dall'elemento della avvenuta consegna delle certificazioni, non vale a costituire prova del delitto.
L’orientamento in questione si è posto in
52 Da ultimo, Sez. 3, n. 10475 del 9 ottobre 2014, Calderone, Rv. 263007, arresto nel quale la Corte afferma espressamente che il mancato versamento delle ritenute esclusivamente indicate nella dichiarazione modello 770 integra illecito amministrativo; in precedenza, sullo stesso solco, Sez. 3, n. 11335 del 15 ottobre 2014 (dep. 18 marzo 2015), Pareto, Rv. 262855; Sez. 3, n. 6203 del 29 ottobre 2014, Rispoli, Rv. 262365; Sez. 3, n. 40526 del 8 aprile 2014, Gagliardi, Rv. 260090.
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