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§ 2. DA “LINEE GUIDA SULLA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MARZO 2014 N. 23” (PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, IN DPC 14/10/2015)
Omesso versamento di ritenute - In materia di omesso versamento di ritenute, il reato previsto dall’articolo 10 bis è stato modificato nella portata, estendendosi il comportamento omissivo non più solo alle ritenute “certificate” [ossia risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti] ma anche a quelle “dovute” sulla base della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.
Per l’effetto, la norma penale sembra dover trovare applicazione non solo quando il sostituto abbia effettuato la ritenuta e emesso la certificazione, ma, a differenza di quanto finora avveniva, anche quando il sostituto non abbia operato le ritenute ovvero non abbia rilasciato la certificazione ovvero, ancora, abbia rilasciato la certificazione in un momento successivo alla scadenza del termine per effettuare il versamento [cfr., invece, per il passato, Sezione III, 21 gennaio 2015, Patti].
In ogni caso, a prescindere dalla condivisibilità di tale interpretazione, è certo che il novum normativo facilita l’assolvimento dell’onere probatorio posto a carico dell’accusa, perché accredita la tesi che per la prova del reato sarebbe ora sufficiente l’acquisizione della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro, così superando quell’orientamento [peraltro non univoco] che finora si era espresso in senso contrario, sul rilievo che la presentazione del modello 770 poteva costituire solo indizio sufficiente o prova dell’avvenuto versamento delle retribuzioni e dell’effettuazione delle ritenute, ma non poteva costituire elemento dimostrativo del tempestivo rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, non contenendo tale modello alcuna dichiarazione in tal senso; cosicchè, semmai, la prova doveva essere acquisita attraverso l’Agenzia delle Entrate, che
dispone della documentazione dei sostituiti, ovvero mediante l’audizione dei sostituiti [cfr. Sezione III, 29 ottobre 2014, Rispoli, nonché Sezione III, 21 gennaio 2015, Patti].
E’ stata peraltro innalzata [150.000 euro] la soglia di punibilità. Anche quest’ultimo intervento impone, per i fatti pendenti, una rinnovata valutazione sulla persistente rilevanza penale di fatti divenuti “sotto soglia” [rispetto alla previgente soglia di punibilità – 50.000 euro - cfr., peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 100 del 2015, che ne aveva riconosciuta la legittimità].
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