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Il legislatore, dunque, sceglie di ridurre in maniera significativa l’area di rilevanza penale delle fattispecie di omesso versamento mediante un’operazione “quantitativa”, rinunciando dunque a sciogliere una volta per tutte la questione relativa alla scelta se criminalizzare o meno condotte di mero inadempimento fiscale, non caratterizzate da alcun profilo di fraudolenza; peraltro non si rinvengono elementi che spieghino la differenziazione, quanto al valore concretamente individuato, fra la condotta di cui all’art. 10-ter (euro duecentocinquantamila) e quella ex art. 10-bis (euro centocinquantamila), tenuto conto anche della rilevanza “comunitaria” dell’Iva. Inevitabili le ricadute sui tanti processi in corso, concretando l’innalzamento una evidente abolitio criminis quanto alle condotte sotto soglia.
§ 2. DA “LINEE GUIDA SULLA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MARZO 2014 N. 23” (PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, IN DPC 14/10/2015)
Omesso versamento di IVA. - Corrispondendo all’esigenza della delega di ridurre l’ambito di intervento sanzionatorio penale, si introduce, nell’articolo 10 ter, che punisce l’omesso versamento di IVA, una soglia di punibilità, pari a 250.000 euro per ogni periodo di imposta [in precedenza, la soglia era di euro 50.000]. Per l’effetto, ritenendosi sufficienti per i fatti “sotto-soglia” le sole sanzioni amministrative di cui all’articolo 13 decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 [sanzioni, queste, che si cumulano alla pena prevista dall’articolo 10 ter in caso di fatti anche di rilievo penale: cfr. Sezioni unite, 28 marzo 2013, Romano].
L’intervento, va detto, viene incontro alle problematiche di ragionevolezza e coordinamento che, come è noto, avevano portato la Corte costituzionale a dichiarare l’ illegittimità costituzionale della formulazione
originaria dell’articolo 10 ter “nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38”.
L’innalzamento della soglia di punibilità pone, per i fatti pendenti, la già evidenziata esigenza di rinnovata valutazione in ordine alla persistente rilevanza penale.
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