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ARTICOLO 10-QUATER
(Indebita compensazione)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
In vigore dal 22-10-2015
DOTTRINA
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 158/2015
L'intervento di cui all'articolo 9 del decreto sostItuisce l'art. 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000, prevedendo la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del d.lgs. 9 luglio 1997, n.241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
Una nuova disposizione punisce la fattispecie estremamente offensiva dell'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
§ 1. DALLA RELAZIONE DELL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
9. Art. 9. - Modifica dell’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di indebita compensazione.
L’articolo 9 del decreto “riscrive” integralmente l’art. 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000, operando una scissione all’interno della precedente previsione.
Nel primo comma, la fattispecie originaria è confermata nella sostanza ma ridisegnata in maniera autonoma, eliminando il richiamo all’art. 10-bis e prevedendo che la sanzione della reclusione da sei mesi a due anni prevista per chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, del d. lgs. 9 luglio 1997, n.241, crediti “non spettanti”, scatti solo al superamento – anche in questo caso - di una soglia di punibilità, determinata in cinquantamila euro.
Con il secondo comma è invece punita più gravemente, con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, la fattispecie, maggiormente offensiva, di utilizzo in compensazione, sempre ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di crediti “inesistenti” per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
E’ pronosticabile una non sempre agevole distinzione fra crediti “non spettanti” e crediti “inesistenti”: salvo errori, in questa seconda categoria dovrebbero potersi includere, oltre ai crediti che risultano inesistenti sin dall’origine (perché il credito utilizzato non esiste materialmente o perché, pur esistente, è già stato utilizzato una volta), anche quei crediti che non sono esistenti dal punto di vista soggettivo (cioè dei quali è riconosciuta la spettanza ad un soggetto diverso da quello che li utilizza in indebita compensazione) ovvero quelli sottoposti a condizione sospensiva; nella prima dovrebbero invece ricomprendersi, ad
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