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ARTICOLO 11
(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
3.2.3. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Il catalogo delle figure criminose è completato dal delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11 dello schema.
Giova al riguardo premettere e sottolineare che, nel- la cornice del nuovo sistema, il mero inadempimento dell’obbligazione pecuniaria avente ad oggetto l’imposta ed i relativi accessori — una volta che il contribuente abbia compiutamente e correttamente assolto il dovere di dichiarazione — non assume in alcun caso rilevanza penale. Scompare, così, in particolare, il delitto di omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto d’imposta, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 429 del 1982: figura criminosa che, più di altre, è stata al centro di vivaci polemiche, anche a fronte dell’abnorme numero di procedimenti penali cui essa, specie nella versione d’origine (anteriore, cioè, alla modifica operata dal- l’articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1981, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154), aveva dato esca61.
In linea con le indicazioni della legge delega [articolo 9, comma 1, lettera a), n. 4], la sanzione penale è stata per converso mantenuta e rafforzata riguardo alle con- dotte fraudolente - delle quali l’alienazione simulata costituisce l’esempio paradigmatico - che il debitore d’imposta ponga in essere su propri od altrui beni al fine di frustrare la procedura di riscossione coattiva. Rispetto alla previsione punitiva dell’articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 15, comma 4, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - di cui quella in esame costituisce lo sviluppo - si evidenzia, in particolare, la soppressione del
61 Peraltro il reato è stato introdotto successivamente con l’introduzione dell’art. 10-bis.
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