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presupposto rappresentato dall’avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche, o dalla preventiva notificazione all’autore della manovra di inviti, richieste, atti di accertamento o iscrizioni a ruolo: presupposto che aveva contribuito, in effetti, a limitare fortemente le capacità di presa dell’incriminazione. Inoltre, la linea della tutela penale è stata opportunamente avanzata, richiedendo, ai fini della perfezione del delitto, la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare, in base ai principi, con giudizio ex ante - e non anche l’effettiva verificazione di tale evento.
Per converso, è stata aumentata a lire cento milioni, in conformità delle direttrici generali di intervento (supra, § 3.1.2), la soglia di punibilità riferita all’ammontare complessivo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni amministrative il cui pagamento si intendeva eludere. Correlativamente, è stato elevato anche il trattamento sanzionatorio, comminando la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni (laddove la norma (pre)vigente prevede invece la reclusione fino a tre anni).
Da ultimo, è stata pure nel frangente inserita, in testa alla formula descrittiva dell’illecito, la clausola di salvezza del reato più grave, riferita soprattutto all’ipotesi in cui il fatto risulti riconducibile al paradigma punitivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale.
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