Page 72 - Microsoft Word - ReatiTributari.doc
P. 72

a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;
b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.
TITOLO III ARTICOLO 12
(Pene accessorie)
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. 2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2 comma 3 e 8 comma 3.
2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
4. Le disposizioni comuni
4.1. Le pene accessorie
Il titolo III dello schema raccoglie le disposizioni comuni, applicabili alla generalità dei reati contemplati dal titolo precedente.
Dando attuazione alla direttiva di cui alla lettera d) dell’articolo 9 della legge di delegazione, l’articolo 12 stabilisce le pene accessorie che conseguono alla condanna per taluno di detti reati. La relativa griglia corrisponde - al di là del differente ordine di elencazione - a quella già prefigurata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 429 del 1982, fatta eccezione per la pena accessoria, non più riproposta, dell’esclusione dalla borsa degli agenti di cambio e dei commissionari. Limitati ritocchi sono stati apportati alla durata delle misure, in una logica di razionalizzazione complessiva dell’assetto sanzionatorio: in particolare, è stata aumentata la durata minima e massima dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell’interdizione dai pubblici uffici, nonché la durata massima dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria.
A differenza che per le altre pene accessorie, le quali trovano applicazione in caso di condanna per uno qualsiasi dei delitti contemplati dallo schema, si è previsto che l’interdizione dai pubblici uffici consegua esclusivamente alla condanna per i delitti più gravi (dichiarazione fraudolenta e emissione di fatture o altri
72


































































































   70   71   72   73   74