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ARTICOLO 12-BIS
(Confisca)
1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.
In vigore dal 22-10-2015
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 158/2015
L'articolo 10 del decreto ha carattere solo in parte innovativo, limitandosi a fornire una collocazione normativa più adeguata alla disposizione "extravagante" in tema di confisca obbligatoria per delitti tributari, anche nella forma per equivalente, recata dall'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La disposizione - che avrebbe dovuto essere comunque "ritoccata" dal presente decreto, in relazione alla prevista abrogazione di una delle fattispecie delittuose da essa richiamate (quella relativa all'omesso versamento dell'IVA) - viene inserita all'interno
del decreto legislativo n. 74 del 2000, tra le «Disposizioni comuni», come nuovo articolo 12-bis. Nell'occasione, al fine di una più immediata leggibilità, la norma è stata riformulata senza modificarne la portata, sostituendo l'attuale rinvio all'articolo 322-ter del codice penale con una diretta esplicitazione del comando legislativo. Viene, inoltre, espressamente chiarito che la confisca non opera per la parte che può essere restituita all'Erario (comma 2).
DOTTRINA
§ 1. DALLA RELAZIONE DELL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
10. Art. 10 – Confisca.
L’art. 10 del d. lgs. n. 158 del 2015, introducendo l’art. 12-bis, riconduce nell’ambito del decreto legislativo n. 74 del 2000 la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 [legge finanziaria 2008].
Si tratta(va) della disposizione con cui era stata estesa (a partire dal 1° gennaio 2008) la confisca - anche per equivalente - prevista dall’articolo 322-ter c.p. ai reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 [“Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10- bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322- ter del codice penale”].
Il nuovo art. 12-bis del d. lgs. n. 74 del 2000 prevede la confisca in relazione ad “uno dei delitti previsti dal presente decreto” ed ha come presupposto costitutivo una sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti.
La disposizione di legge è strutturata in due commi.
Il primo comma, definisce l’oggetto del provvedimento ablativo e riproduce la distinzione, già contenuta in numerose altre disposizioni, tra confisca obbligatoria diretta
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