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del prezzo o del profitto del reato - salvo che appartengano a persona estranea - e, nel caso in cui non sia possibile la confisca di proprietà, confisca per equivalente di cose corrispondenti al valore del prezzo o del profitto derivante dal reato.
Nel secondo comma la norma prevede che la confisca “non opera” per la parte che il contribuente “si impegna a versare” all’erario anche in presenza di sequestro, precisandosi peraltro che, in caso di mancato versamento, la confisca è sempre disposta.
10.1. Il primo comma del nuovo art. 12-bis del d. lgs. 74/2000.
In relazione al primo comma, restano sullo sfondo, irrisolte, una serie di questioni di indubbio rilievo che vertono:
1) sulla nozione di profitto del reato, con particolare riferimento al nesso di derivazione che deve sussistere fra vantaggio ed illecito;
2) sulla struttura del profitto con specifico riferimento ai reati tributari, in cui il vantaggio derivante dal reato consiste non in incremento del patrimonio del reo quanto, piuttosto, in un mancato decremento (risparmio di spesa);
3) su come debba essere qualificata la confisca avente ad oggetto le somme di danaro, depositate su conto corrente, che costituiscono i risparmi di spesa derivanti dal reato tributario;
4) su quale sia il rapporto tra la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d. lgs. n. 231 del 2001 ed il sistema sanzionatorio tributario;
5) sul se ed in che limiti possa essere disposta la confisca in presenza di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
In questa sede si farà solo un sintetico riferimento alle questioni indicate, senza alcuna pretesa di esaustività.
10.1.1. Sulla nozione di profitto del reato e sul nesso di derivazione.
Facendo rinvio alla relazione predisposta sul
tema dall’Ufficio del assimario62, è necessario evidenziare come nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni unite, fossero stati individuati nel tempo una serie di stabili principi:
a) il profitto, per rilevare ai fini della disciplina della confisca, deve essere accompagnato dal requisito della «pertinenzialità», inteso nel senso che deve derivare in via immediata e diretta dal reato che lo presuppone (principio di “causalità” del reato rispetto al profitto)63.
b) tale collegamento diretto reato-profitto esiste anche rispetto ai c.d. surrogati, cioè rispetto al bene acquisito attraverso l’immediato impiego/trasformazione del profitto diretto del reato, ma tale estensione del concetto di “pertinenzialità” trova il suo limite estremo in siffatto requisito di immediatezza (del reimpiego), che – in sostanza – ne garantisce la “riconoscibilità”
62 Ufficio del Massimario, Relazione di orientamento di giurisprudenza, n. 41 del 17 giugno 2014.
63 Sez. Un., 3 luglio 1996, n. 9149, Chabni, Rv. 205707; Sez. Un., 24 maggio 2004, n. 29951, Focarelli, in motivazione; Sez. Un., 24 maggio 2004, n. 29952, Romagnoli, in motivazione; Sez. Un., 25 ottobre 2005, n. 41936, Muci, Rv. 232164; Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Impianti, Rv. 239924; Sez. Un., 25 giugno 2009, n. 38691, Caruso, in motivazione, in cui si è invece sempre fatto riferimento alla circostanza che il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l’effettivo criterio primario selettivo di ciò che può essere confiscato in via diretta; le stesse Sez. Un., 25 ottobre 2007, n. 20208/08, Miragliotta, Rv. 238700, pure valorizzate dalla sentenza Gubert, pur ammettendo la confiscabilità dell’utilità mediata – c.d. surrogati- hanno sempre fatto riferimento alla necessità di individuazione del profitto originario e di accertare i passaggi attraverso i quali si è compiuta la trasformazione. Si presuppone, cioè, la positiva verifica che si sta andando a colpire esattamente il provento del reato: ciò è chiarito proprio dalle Sezioni Unite nella sentenza Miragliotta del 2008, richiamata dalla pronuncia in commento, dove, nell’ancorare la confiscabilità dell’utilità mediata alla descrizione del legame di derivazione causale con il provento diretto, si è rimarcata la necessità di una indagine circa l’effettività di tale collegamento; Sez. Un., 25 giugno 2009, n. 38691, Caruso, in motivazione.
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