Page 69 - Microsoft Word - ReatiTributari.doc
P. 69

esempio, quei crediti utilizzati oltre il limite normativo, ovvero utilizzati in compensazione in violazione del divieto di compensazione per ruoli non pagati.
L’inasprimento per l’indebita compensazione mediante crediti inesistenti non può che valere, trattandosi di norma meno favorevole, solo per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore del decreto; anche in questo caso, l’aumento di pena non è privo di conseguenze anche sul terreno procedimentale, consentendo sul piano investigativo le operazioni di intercettazione e permettendo, altresì, in presenza delle altre condizioni del codice di procedura, finanche la custodia cautelare in carcere.
§ 2. DA “LINEE GUIDA SULLA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MARZO 2014 N. 23” (PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, IN DPC 14/10/2015)
Indebita compensazione. - L’articolo 10 quater, che punisce la condotta dell’omesso versamento dell’imposta dovuta, mediante l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, è stato “riscritto” anche a seguito dell’intervenuta riformulazione dell’articolo 10 bis, cui il testo originario faceva richiamo.
Rispetto al testo previgente sono rimaste immutate le sanzioni e la soglia di punibilità [importo annuo superiore ad euro 50.000] quanto alla condotta di chi utilizzi in compensazione crediti non spettanti.
Mentre per chi utilizzi in compensazione crediti inesistenti è stata prevista una sanzione più elevata, mantenendosi peraltro la stessa soglia di punibilità [importo annuo superiore a 50.000 euro].
Giova ricordare che la compensazione presa in considerazione dalla norma non è solo quella “orizzontale”, tra crediti e debiti di imposta di diversa natura, ma anche quella “verticale”, relativa cioè a crediti e debiti afferenti alla medesima imposta [Sezione III, 11 dicembre
2010, Ragosta ed altri].
E giova ancora ricordare che le condotte incriminate dall’articolo 10 quater sono diverse ed ulteriori rispetto a quella punita solo con sanzione amministrativa dall’articolo 27, comma 18, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, relativa all’“utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute” [cfr. Sezione III, 11 dicembre 2010, Ragosta ed altri].
69


































































































   67   68   69   70   71