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ARTICOLO 10-TER
(Omesso versamento di IVA)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.
In vigore dal 22-10-2015
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 158/2015
Dando seguito al criterio direttivo che demanda al Governo di applicare per le fattispecie meno gravi «sanzioni amministrative anziché penali», l'articolo 8 del decreto introduce una soglia di punibilità per il delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000), pari ad euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. In rapporto ai fatti di omesso versamento dell'IVA al di sotto della soglia si sono ritenute, pertanto, sufficienti le sanzioni amministrative già comminate dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: sanzioni che, in base al corrente orientamento della giurisprudenza di legittimità, si cumulano alla pena prevista dall'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000.
DOTTRINA
§ 1. DALLA RELAZIONE DELL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
8. Art. 8. - Modifica dell’articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
Come sottolineato nella Relazione illustrativa58, l’intervento sulla fattispecie di cui all’art. 10- ter del d. lgs. è direttamente ispirato a dare attuazione al criterio direttivo che demanda al Governo di applicare per le fattispecie meno gravi «sanzioni amministrative anziché penali», obiettivo che – in modo semplificato – il legislatore persegue portando la soglia di punibilità per il delitto di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, già oggetto di precedenti interventi e vicissitudini59, ad euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta, e ritenendo così che per i fatti “sotto-soglia” siano sufficienti le sanzioni amministrative già comminate dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47160.
58 Rel. Ill., cit., pag. 10
59 Come noto, la Corte Costituzionale (Sentenza n. 80/2014) ha dichiarato l'illegittimità del D. lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 103.291,38. Secondo la Consulta, la norma censurata, nel prevedere, per effetto del richiamo all'art. 10- bis dello stesso d. lgs., una soglia di punibilità più bassa (50,000 euro) di quelle previste (anteriormente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 138 del 2011, aggiunto dalla legge di conversione n. 148 del 2011) per i reati di omessa dichiarazione (77.468,53 euro) e di dichiarazione infedele (103.291,38 euro), lede il principio di uguaglianza per le conseguenze sanzionatorie palesemente illogiche che ne derivano.
60 Sanzioni amministrative che, in base all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 37424 del 28 marzo 2013, Romano, Rv 255757), si cumulano alla pena prevista dall’articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000.
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