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ARTICOLO 10
(Occultamento o distruzione di documenti contabili)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
3.2.2. Occultamento o distruzione di documenti contabili
In ossequio al n. 5 della lettera a) della norma di delega, l’articolo 10 dello schema prevede la fattispecie - corrispondente a quella di cui all’articolo 4, lettera b), del decreto-legge n. 429 del 1982 - dell’occultamento o distruzione totale o parziale, a fine di evasione, di documenti o scritture contabili di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Proprio il tipo di ostacolo frapposto all’attività di accertamento, cui si connette la maggior difficoltà di verifica del superamento di prefissati livelli di evasione, spiega il mantenimento della fattispecie come ipotesi autonoma rispetto ai delitti in materia di dichiarazione ed il mancato assoggettamento
della medesima (per disposizione del legislatore delegante) a soglie di punibilità. Riguardo alla pena edittale - da sei mesi a cinque anni di reclusione - si è ritenuto di dover confermare la forbice che caratterizzava la fattispecie nel vecchio regime: ciò in quanto al disvalore del mezzo fa riscontro la possibilità che il quantum concreto di evasione, stante la rimarcata assenza di soglie di punibilità, si attesti, in concreto, su cifre non particolarmente elevate.
Viene fatto espressamente salvo, comunque, il caso in cui la condotta costituisca più grave reato: clausola che vale ad escludere, in particolare, il concorso fra il delitto in esame e quello di bancarotta fraudolenta documentale, sancendo la prevalenza di quest’ultimo.
§ 2. DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 158/2015
Con l'articolo 6 è stato modificato l'art. 10 del decreto legislativo n. 74/2000 prevedendo un innalzamento della pena (da un anno e sei mesi fino a sei anni di reclusione) per chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
DOTTRINA
§ 1. DALLA RELAZIONE DELL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
6. Art. 6. – Modifica dell’articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di occultamento o distruzione di documenti contabili.
Attraverso l’articolo 6 del d. lgs. in commento è stato modificato l’art. 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000, prevedendo un innalzamento della pena - da un anno e sei mesi fino a sei
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