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scopo non potrebbe essere raggiunto con la fideiussione, in quanto tale garanzia lascerebbe il patrimonio dell’imputato invariato perché ad essere sottoposto a sequestro finirebbe denaro del garante, con effetti non satisfattivi della finalità della misura cautelare.
La tempistica. Resta da approfondire, in questa prospettiva, il terzo profilo di interesse: quello della tempistica dell’”impegno” del contribuente, rispetto soprattutto alla adozione ed all’efficacia della misura ablativa della confisca.
Si è detto che, pacificamente, l’avvenuta integrale sanatoria della posizione debitoria farebbe venire meno lo scopo della confisca escludendone l’applicazione e, quindi, evitando una inaccettabile duplicazione sanzionatoria. La norma è peraltro costruita con l’attribuzione dell’effetto paralizzante la confisca [ma non anche del sequestro, se non in termini di riduzione dello stesso, in caso di pagamento parziale] anche al mero impegno del contribuente a versare il dovuto all’erario.
Non è espressamente previsto un termine entro cui il contribuente possa formalizzare questo impegno e ciò potrebbe in effetti indurre un’inaccettabile incertezza [an e quando] rispetto all’adozione del provvedimento giudiziale, che non può non essere adottato in sede di definizione del processo [condanna o patteggiamento].
In realtà, una lettura attenta della norma consente di risolvere in via interpretativa la questione.
La norma non impedisce, infatti, l’adozione del provvedimento di confisca [che è tra l’altro obbligatorio: “è sempre ordinata la confisca...”], ma prevede solo che questa “non operi” in presenza dell’impegno del contribuente a pagare: ergo, l’impegno può riflettersi non sull’adozione del provvedimento [obbligatorio] di confisca ma solo sugli effetti di questa.
In sostanza, il giudice, pur in presenza di un impegno del contribuente a pagare, sarebbe impedito dall’adottare la confisca solo in presenza di un pagamento effettivo e
completo [supra se ne sono spiegate le ragioni].
Per converso, in presenza di un impegno non seguito dal pagamento integrale, il giudice potrebbe e dovrebbe adottare il provvedimento di confisca [solo semmai limitato nel quantum a fronte di un pagamento rateale].
L’impegno del contribuente, del resto, addirittura potrebbe intervenire dopo la decisione di merito [contenente anche la pronuncia sulla confisca] e solo in fase esecutiva, dovendo, nel caso, essere sottoposto al giudice dell’esecuzione, ai fini dell’eventuale revoca o riduzione della confisca [rectius, degli effetti di questa] [cfr. articolo 676 c.p.p.].
La fase dell’esecuzione, del resto, è per sua stessa natura fluida e non assoggettata ai principi di irrevocabilità/immutabilità propri della fase di merito [articolo 648 c.p.p.], come dimostrato anche dal fatto che lo stesso provvedimento già in ipotesi adottato dal giudice dell’esecuzione, pur divenuto formalmente irrevocabile, precluderebbe una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione [cfr. Sezione I, 14 giugno 2011, Branda, nonché, Sezione I, 31 maggio 2013, Bellin]. Nulla allora esclude [ed anzi conforto espresso lo si trova nel disposto del nuovo articolo 12 bis, comma 2], che l’impegno [fatto nuovo] intervenga solo dopo l’intervenuta irrevocabilità della sentenza e della confisca ivi disposta, con la conseguente necessità dell’intervento, su istanza della parte, del giudice dell’esecuzione [il quale, va detto per incidens, deve procedere nelle forme dettate dall’articolo 666 c.p.p., avvalendosi soprattutto dei poteri anche istruttori di cui ai commi 4 e 5 di detta norma]. L’impegno nell’applicazione degli istituti favorenti la resipiscenza del contribuente.-
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