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assunto potrebbe impedire l’adozione del sequestro, che, anzi, se ancora da adottare, dovrebbe esserlo doverosamente, giacchè la confisca di che trattasi ha carattere obbligatorio.
Ma nel senso che se l’impegno sia seguito da subito un pagamento parziale [rateale] del debito tributario, se ne dovrà tenere conto per la determinazione del quantum del profitto da fare oggetto del sequestro e, soprattutto, se ne dovrà tenere conto, in caso di sequestro già adottato, per la “riduzione” dell’importo dello stesso.
In quest’ultimo caso, infatti, l’autorità giudiziaria, verificato il presupposto dell’impegno, dovrebbe procedere a ridurre il sequestro per la parte in cui all’impegno abbia fatto seguito effettivamente il pagamento del debito tributario. Riduzione che sarebbe progressiva, correlata cioè alla successione nel tempo dei diversi ratei di pagamento.
In questo senso, del resto, già in passato si è espressa la giurisprudenza, in modo coerente con la finalità della confisca, che non può certo risolversi in una sorta di duplicazione sanzionatoria, nel caso in cui il debito tributario sia stato assolto.
Si citano, sotto diversi profili, le seguenti decisioni, che conservano persistente validità interpretativa:
Sezione III, 30 aprile 2015, Giussani ed altro: “In tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, corrispondente all’ammontare dell’imposta evasa, può essere legittimamente mantenuto fino a quando permane l’indebito arricchimento derivante dall’azione illecita, che cessa con l’adempimento dell’obbligazione tributaria, giacchè solo quest’ultimo fa venir meno la ragione giustificativa della misura ablatoria. A tal riguardo, va comunque tenuto conto dell’eventuale esistenza di un concordato preventivo omologato, laddove nello stesso sia inserito integralmente il debito tributario, trattandosi di circostanza rilevante ai fini del fumus necessario per disporre o mantenere il
sequestro”
Sezione III, 15 aprile 2015, Aumenta:
“In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa”.
Sezione III, 29 ottobre 2014, Rispoli:
“In tema di reati tributari, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, il vincolo cautelare non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa”.
Sezione III, 23 ottobre 2012, Proc. Rep. Trib. Firenze in proc. Zampieri:
“In tema di reati tributari, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, la parziale restituzione all'Erario del profitto del reato legittima il ridimensionamento del quantum sottoposto alla misura cautelare (da queste premesse, la Corte, rigettando il ricorso del pubblico
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