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ministero, ha ritenuto corretto che il tribunale del riesame avesse parzialmente accolto l’impugnazione dell’indagato disponendo la restituzione al medesimo di parte delle somme sequestrate, e ciò in ragione dell’avvenuto accoglimento da parte dell’Agenzia delle entrate della proposta di accertamento con adesione, basata su un diverso calcolo dell’ammontare dell’imposta evasa ed accompagnata dal contestuale versamento all’erario, proprio in ragione della procedura di adesione, di una somma corrispondente all’importo oggetto del parziale dissequestro)”. Sezione III, 19 giugno 2012, Paulin:
“In tema di reati tributari, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, la restituzione all'Erario del profitto del reato fa venir meno lo scopo perseguito con la confisca e, prima di essa, con il sequestro ad essa strumentale, che non possono riguardare le somme che abbiano già formato oggetto di restituzione. Peraltro, il mero accordo con l’amministrazione finanziaria per il pagamento rateale dell’obbligazione tributaria, anche se in ipotesi seguito dal pagamento di alcune rate e dal rilascio di una polizza fideiussoria per il pagamento del resto, non fa venir meno le ragioni del sequestro, che potranno venire meno solo con il completamento del pagamento rateale concordato. Piuttosto, il pagamento delle rate, nel tempo, potrà giustificare la richiesta di revoca parziale per un valore corrispondente al versato, dovendosi escludere la possibilità della successiva confisca per il valore effettivamente restituito” In definitiva, il novum normativo autorizza le seguenti conclusioni.
Allorquando, dopo l’esecuzione del sequestro, sia intervenuto un accordo [l’”impegno” di cui all’articolo 12 bis ] tra il contribuente indagato/imputato e l’amministrazione finanziaria per il pagamento rateale del dovuto, con riferimento alla confisca è ovvio che l’avvenuta integrale sanatoria della posizione debitoria fa venire meno lo scopo della confisca escludendone l’applicazione e,
quindi, una inaccettabile duplicazione sanzionatoria (è la ragione valorizzata in precedenza dalla Corte di cassazione per escludere dubbi di costituzionalità: Sezione III, 1° dicembre 2010, Provenzale). Quindi, il pagamento integrale del debito impedisce la confisca e, se intervenuta prima dell’adozione della misura ablativa, impone la revoca del sequestro.
Diversa è, invece, la situazione nel caso in cui non vi sia stata ancora la sanatoria della posizione, ma sia solo intercorso un accordo [“impegno”] tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito. Tale situazione, infatti, non fa venire meno le ragioni del sequestro, potendo l’interessato solo attivarsi per ottenere, in ragione del progressivo pagamento delle rate, una doverosa riduzione della misura del sequestro per un valore corrispondente al versato, anche perché, ovviamente, non potrà comunque esservi la successiva confisca per il valore effettivamente restituito.
Tale ultima conclusione, giustificante solo una progressiva riduzione del sequestro in parallelo con i pagamenti rateali, non muterebbe, in linea con la richiamata giurisprudenza, neppure nell’ipotesi in cui l’accordo per la rateizzazione sia stato accompagnato dal rilascio di una fideiussione, ove si considerino le ragioni del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (che mira a sottrarre all’autore del reato il profitto del reato) e quelle completamente diverse che sono alla base del sequestro conservativo ex articolo 316 c.p.p. (garanzia per il pagamento della pena pecuniaria e delle spese processuali, nonché per l’adempimento delle obbligazioni civili), dove invece possono trovare applicazione gli istituti della cauzione e della fideiussione. Poiché il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente si giustifica con la necessità di sottrarre alla disponibilità dell’imputato una somma pari a quella del profitto, per impedire che l’autore del reato continui ad usufruire di quello che è stato il profitto del reato, tale
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