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fatto che si tratti di uno dei delitti “previsti dal presente decreto”, ossia dal decreto legislativo n. 74 del 2000].
Si impongono però, già in premessa, alcune considerazioni.
In primo luogo, l’improprietà della previsione normativa allorquando fa riferimento alla confiscabilità [anche] del “prezzo” del reato, nozione inevocabile allorquando si verta in ipotesi di reato tributario [cfr. Sezioni unite, 3 luglio 1996, Chabni Samir, laddove si è precisato che, in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; mentre il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato]. Il prezzo del reato, così inteso, infatti, è nozione che non riguarda i reati tributari.
In secondo luogo, in ordine all’ambito di applicazione della confisca de qua e del sequestro preventivo finalizzato all’adozione della misura ablativa, è utile richiamare alcuni pertinenti principi giurisprudenziali tuttora applicabili:
- il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente previsto in materia di reati tributari soddisfa una finalità di tipo sanzionatorio-ablatorio, onde non richiede la dimostrazione dell’esistenza di specifiche esigenze cautelari, essendo sufficiente soltanto il fumus criminis e la corrispondenza tra il valore dei beni oggetto del sequestro ed il profitto o il prezzo dell’ipotizzato reato tributario [Sezione III, 24 giugno 2014, Bolchi]
- in tema di reati tributari, il profitto assoggettabile alla confisca, anche nella forma per equivalente, è integrato da qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante dalla commissione del reato e può dunque
consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento dell’imposta, comprensivo del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all’accertamento del debito tributario [cfr. Sezioni unite, 31 gennaio 2013, Adami ed altro; nonché, di recente, Sezione III, 30 aprile 2015, Giussani ed altro]; cosicchè, volendo esemplificare, relativamente al reato di omesso versamento di IVA, previsto dall’articolo 10 ter del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, il profitto assoggettabile al sequestro finalizzato alla confisca non può che coincidere quantomeno con l’importo dell’IVA trattenuta [Sezione III, 19 giugno 2012, Paulin]. - in tema di reati tributari, commessi dal legale rappresentante o da altro organo di una persona giuridica, è possibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca “diretta” di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità della persona giuridica. Mentre, solo in caso di impossibilità, anche solo transitoria, del sequestro diretto del profitto del reato, è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi [cfr. Sezioni unite, 30 gennaio 2014, Gubert; nonché, di recente, Sezione III, 28 maggio 2015, Spav prefabbricati spa]. Ciò con la precisazione che il sequestro diretto del “profitto” (corrispondente all’ammontare dell’imposta evasa, comprensivo del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all’accertamento del debito tributario), stante la natura fungibile del denaro, può colpire sia la somma che si identifica proprio in quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa, sia la somma corrispondente al valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta e comunque sia stata investita (titoli, valori, beni mobili, beni immobili, ecc.) [cfr. Sezione III, 30 aprile 2015, Giussani che, proprio da queste premesse, ha
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